Governo e parti sociali hanno approvato il 6 aprile il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro.
Il protocollo, che si applica all’intero territorio nazionale, è finalizzato a coinvolgere le aziende nella realizzazione della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19, con il duplice obiettivo di velocizzare l’attuazione del piano di vaccinazione e al contempo di rendere più sicure le attività lavorative, aumentando il livello di sicurezza dei luoghi di lavoro.
La vaccinazione è rivolta a tutti i lavoratori che ne facciano volontariamente richiesta, a prescindere dalla tipologia contrattuale con cui prestano la loro attività in favore dell’azienda, compresi datori di lavoro e titolari.
Se la somministrazione del vaccino avviene in orario di lavoro, il tempo necessario alla vaccinazione è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.
Tre le modalità previste per l’attivazione dei piani aziendali di vaccinazione:
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- direttamente in azienda;
- ricorrendo a strutture sanitarie private;
- avvalendosi delle strutture sanitarie dell’INAIL.
1. Vaccinazione diretta in azienda
I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la propria disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro, da attuare nel pieno rispetto delle “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”.
Le procedure per la raccolta delle adesioni dei lavoratori interessati alla somministrazione del vaccino devono essere realizzate e gestite nel pieno rispetto della scelta volontaria del lavoratore, delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, della sicurezza delle informazioni raccolte ed evitando ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.
Una volta raccolte le adesioni, i datori di lavoro, anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni di rappresentanza, possono presentare i propri piani aziendali di vaccinazione all’Azienda Sanitaria di riferimento, comunicando il numero di vaccini richiesti.
I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro.
Sono a carico del Servizio Sanitario regionale competente:
- la fornitura dei vaccini;
- la fornitura dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi);
- la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti;
- la messa a disposizione degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni.
Importante anche il ruolo del medico competente che deve:
- fornire ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino;
- assicurare l’acquisizione del consenso informato del soggetto interessato;
- assicurare il previsto triage preventivo relativo allo stato di salute;
- assicurare la tutela della riservatezza dei dati.
Per l’attività di somministrazione del vaccino il medico competente può avvalersi di personale sanitario in possesso di adeguata formazione. La somministrazione del vaccino infatti è riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie previste e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19. La vaccinazione deve essere eseguita in locali idonei che rispettino i requisiti minimi definiti dalle Indicazioni ad interim succitate.
2. Vaccinazione presso strutture sanitarie private
I datori di lavoro possono collaborare all’iniziativa di vaccinazione ricorrendo, in alternativa, a strutture sanitarie private. In questo caso devono stipulare, anche attraverso le Associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione. I costi sono a carico del datore di lavoro, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dai Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti. Il datore di lavoro deve comunicare alla struttura sanitaria privata il numero di lavoratori che intendono vaccinarsi, mentre è a cura della struttura la predisposizione di tutti gli adempimenti necessari alla somministrazione, compresa la registrazione delle vaccinazioni mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali di riferimento.
3. Vaccinazione presso le strutture sanitarie dell’INAIL
I datori di lavoro che, ai sensi del d.lgs. 81/08, non sono tenuti alla nomina del medico competente o che non possano fare ricorso a strutture sanitarie private possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL, comunicando il numero di lavoratori che intendono vaccinarsi. In questo caso, trattandosi di iniziativa vaccinale pubblica, gli oneri restano a carico dell’INAIL.
Ai medici competenti e al personale sanitario e di supporto coinvolto nelle vaccinazioni è offerto, attraverso la piattaforma ISS, lo specifico corso di formazione realizzato con il coinvolgimento dell’INAIL, che provvederà, in collaborazione con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche alla predisposizione di materiale informativo destinato ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle figure della prevenzione.