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Spazi confinati o sospetti di inquinamento: valutazione dei rischi, formazione e le altre regole per lavorare in sicurezza

Gli spazi confinati e gli ambienti sospetti di inquinamento sono ambienti in cui gli infortuni possono avere conseguenze particolarmente gravi se non mortali. Questi ambienti infatti sono individuati a forte rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori nel D.lgs. 81/08. Le attività in tali ambienti possono essere svolte solo da imprese qualificate ed esperte e il datore di lavoro ha precisi obblighi e responsabilità.

scaletta per uscire da spazio confinato

Spazi confinati: la normativa di riferimento

Le normative di riferimento per chi deve svolgere attività lavorative in ambienti confinarti o sospetti di inquinamento sono sostanzialmente due. 

  1. Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/08) e nello specifico gli articoli 66 e 121 e l’Allegato IV, punto 3.
  2. Il Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, DPR 14 settembre 2011 n. 177.


In una strategia di contrasto agli infortuni in questi ambienti particolarmente pericolosi, può essere utile inoltre fare riferimento a linee guida, procedure, esempi operativi specifici come il Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati elaborato dall’ l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Cosa sono gli spazi confinati o sospetti di inquinamento

Ad oggi non c’è una definizione univoca di ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento, né un elenco esaustivo di quali sono tali spazi.

Gli articoli 66 (Lavori in ambienti sospetti di inquinamento), 121 (Presenza di gas negli scavi) e l’allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro, punto 3) del D.lgs. 81/08 fanno riferimento ai seguenti ambienti [1].

 1. INAIL, Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili – Aspetti legislativi e caratterizzazione

In generale uno spazio confinato non è progettato per la presenza continuativa di un lavoratore, che però può accedervi per eseguire all’occasione delle attività lavorative quali ispezione, manutenzione, pulizia, ecc.

Secondo la definizione data nella guida operativa sugli ambienti confinati dell’ex ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), per “ambiente confinato” si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri).

In alcuni casi, come evidenzia l’ex ISPESL, la presenza di limitate aperture di accesso e di una ventilazione sfavorevole sono ben evidenti e/o la presenza di agenti chimici pericolosi è nota. Perciò è facile identificare tali spazi come ambienti confinati. È il caso per esempio di:

  • serbatoi di stoccaggio
  • silos
  • recipienti di reazione
  • fogne
  • fosse biologiche
  • stive delle navi
  • tamburi di miscelazione delle autobetoniere

In altri casi, da un primo esame superficiale certi ambienti potrebbe non apparire come spazi confinati. Invece, in particolari circostanze, legate alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o a influenze provenienti dall’ambiente circostante, questi ambienti possono configurarsi come tali e rivelarsi altrettanto pericolosi. É il caso ad esempio di:

  • camere con aperture in alto
  • vasche
  • depuratori
  • camere di combustione nelle fornaci e simili
  • canalizzazioni varie
  • camere non ventilate o scarsamente ventilate.

È anche il caso di luoghi che possono assumere temporaneamente le caratteristiche di spazi confinati, per esempio:

  • locali tecnici nel momento in cui si svolgono attività di installazione/manutenzione impianti
  • vani ascensori in caso di manutenzione

È pertanto necessaria una corretta valutazione dei rischi ogni volta che si devono eseguire dei lavori in ambienti simili.

Nell’approfondimento Spazi confinati, gas, vapori tossici: i rischi nascosti nelle cantine vinicole abbiamo riportato i 6 aspetti a cui è utile fare attenzione per valutare se e in quali circostanze un luogo di lavoro è assimilabile a spazio confinato o sospetto di inquinamento.

Anche l’INAIL nella sua scheda informativa Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili – Aspetti legislativi e caratterizzazione evidenzia l’importanza di considerare gli ambienti assimilabili. Gli ambienti assimilabili sono gli ambienti che presentano potenziali fattori di rischio propri degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento (per esempio asfissia, intossicazione, intrappolamento), ma che non rientrano tra quelli citati dal D.lgs. 81/08. Per questi ambienti resta obbligatorio da parte del datore di lavoro effettuare la valutazione dei rischi e adottare appropriate misure di prevenzione e protezione.

Fattori di rischio in ambienti confinati o sospetti di inquinamento

I fattori di rischio presenti in ambienti confinati o sospetti di inquinamento possono essere molteplici. Di seguito un elenco dei possibili fattori di rischio, riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo nel manuale succitato dell’INAIL.

Qualificazione dell’impresa

Secondo quanto previsto dal DPR n. 177/11, qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento può essere svolta esclusivamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati.

La legge prevede per queste imprese specifici requisiti tra cui:

  • applicazione integrale delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria, misure di gestione dell’emergenza
  • nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi applicazione integrale e vincolante anche del comma 2 dell’articolo 21 del D.lgs. 81/08
  • presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. I preposti devono obbligatoriamente avere la suddetta esperienza
  • avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, compreso il datore di lavoro se impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento 
  • possesso di dispositivi di protezione individuale (DPI), strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Avvenuta effettuazione di attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature 
  • avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all’ applicazione di procedure di sicurezza.


In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati.

Le disposizioni del Regolamento n.177/11 si applicano anche alle imprese o ai lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.

lavoratori accedono a spazio confinato

Misure preventive e procedure di lavoro per operare in sicurezza

Tutte le imprese che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (anche le imprese familiari o lavoratori autonomi), per operare in sicurezza devono:

PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI

  • effettuare adeguata valutazione dei rischi
  • sottoporre ad appropriata sorveglianza sanitaria i lavoratori coinvolti
  • definire specifiche procedure di lavoro per operare in sicurezza
  • stabilire adeguate misure di gestione delle emergenze, in funzione del rischio presente, dell’accesso (orizzontale o verticale, a livello del suolo o in quota) delle caratteristiche dell’ambiente confinato, ecc. 

Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata e attuata efficacemente una specifica procedura di lavoro che ha lo scopo di eliminare o, nel caso sia impossibile, ridurre al minimo i rischi delle attività in ambienti confinati. La procedura di lavoro deve essere comprensiva dell’eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.

Di seguito alcuni aspetti particolarmente importanti per l’esecuzione del lavoro.

  • Bonifica dell’ambiente se necessario
  • Delimitazione e segnalazione dell’area, per evitare rischi di interferenza e vietare l’ingresso a chi non è autorizzato
  • Individuazione e corretto utilizzo dei DPI
  • Assistenza all’esterno da parte del personale individuato, in possesso di competenze e formazione specifiche e dotato di idonei DPI
  • Sistema di comunicazione adeguato, volto a mantenere in contatto i lavoratori impiegati dentro un ambiente confinato con quelli all’esterno e permettere a questi di dare l’allarme in caso di emergenza.


Per gli ambienti presi in considerazione, il D.lgs. 81/08 agli articoli 66 e 121 e nell’allegato IV punto 3 stabilisce una serie di divieti, obblighi e misure per operare in sicurezza.

Affidamento dei lavori in spazi confinati o sospetti di inquinamento

Come già detto le attività in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento devono essere svolte sempre da personale in possesso delle competenze e della formazione specifica.

Tutto il personale che debba svolgere attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, compreso quello incaricato di fornire assistenza all’esterno, deve:

  • essere specificatamente autorizzato dal proprio Datore di Lavoro
  • possedere l’idoneità sanitaria per la mansione specifica
  • aver ricevuto idonea informazione formazione e addestramento.


Solo i lavoratori in possesso dei suddetti requisiti possono entrare in ambiente confinato o sospetto di inquinamento e devono: 

  • Seguire scrupolosamente le modalità operative indicate
  • Utilizzare correttamente i DPI, le attrezzature e gli strumenti di lavoro assegnati.
Come previsto dal DPR 177/11, in caso di affidamento dei lavori ad un’impresa appaltatrice o lavoratori autonomi, il Datore di Lavoro Committente deve:
  • Prima dell’accesso ai luoghi dove deve svolgersi l’attività lavorativa, informare in maniera puntuale e dettagliata tutti i lavoratori impiegati dall’impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro se impiegato nelle medesime attività o lavoratori autonomi riguardo a:
    1. Le caratteristiche dei luoghi di lavoro in cui devono operare
    2. Tutti i rischi esistenti negli ambienti, compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro
    3. Le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.
    L’attività informativa va effettuata precedentemente all’avvio dell’attività lavorativa, in un tempo adeguato e comunque non inferiore ad un giorno.
  • Individuare un proprio rappresentante competente e adeguatamente formato (come sotto specificato).

Il Rappresentante del Datore di Lavoro Committente deve:

  • Essere in possesso delle adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • Avere svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all’art. 2, comma 1 lettere c) ed f) del DPR n. 177 del 14.09.2011
  • Conoscere i rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative;
  • Vigilare, con funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dall’impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.


Dove previsto, eventuali rischi da interferenza vanno valutati in documenti specifici (DUVRI, PSC).

Formazione e addestramento degli addetti ad attività in spazi confinati o sospetti di inquinamento

Come si vede l’informazione, la formazione e l’addestramento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività che si svolgono in ambienti confinati o sospetti di inquinamento è un aspetto assolutamente imprescindibile.

Per permettere alle aziende di assolvere all’obbligo formativo previsto e operare insicurezza, Polo 626 organizza un percorso di formazione e addestramento specifico per la sicurezza nell’attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

La formazione è comprensiva dell’addestramento pratico che viene effettuato presso la nostra struttura, dotata di un ambiente specifico e delle attrezzature necessarie per simulare l’attività in uno spazio confinato o sospetto di inquinamento.

Il percorso formativo prevede sia il corso base (8 ore) che il corso di aggiornamento (4 ore, ogni 5 anni).

Controlla il calendario per conoscere i prossimi corsi in partenza, puoi scaricare direttamente la scheda di iscrizione. Contattaci se hai bisogno di altre informazioni o se ti serve una consulenza per la valutazione dei rischi e per gestire in sicurezza la tua attività.

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