Dal 1° aprile 2024 non c’è più la possibilità di smart working semplificato. A tutti i lavoratori si applicano le regole ordinarie. Facciamo il punto sugli adempimenti per la sicurezza in caso di lavoro agile.
Le regole sullo smart working
Dal 1° aprile 2024 lo smart working (o lavoro agile) è tornato ad essere regolamentato dalle norme precedenti alla pandemia di Covid-19 per tutte le categorie di lavoratori.
Fino al 31 marzo 2024 nel settore privato avevano il diritto di usufruire del lavoro agile in modalità semplificata, quindi senza la necessità di formalizzare un accordo individuale, i seguenti lavoratori:
- genitori con figli under 14
- lavoratori fragili.
Adesso invece l’accordo è obbligatorio per tutti i lavoratori.
In base alle regole ordinarie stabilite dalla legge 81 del 2017, quindi, il datore di lavoro che utilizza lo smart working deve:
- stipulare con il singolo lavoratore un accordo che formalizza il ricorso allo smart working e le modalità di svolgimento dello smart working
- fare una comunicazione apposita al Ministero del lavoro.
Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i riferimenti principali sono la legge 81 del 2017 (in particolare gli articoli 18, 22 e 23) e il protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile (in particolare gli articoli 4, 5, 6, 7 e 13).
Smart working e sicurezza sul lavoro
Il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile.
Il datore di lavoro, inoltre, è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Tutta la strumentazione tecnologica e informatica fornita dal datore di lavoro al lavoratore deve essere conforme a quanto previsto dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08).
Il lavoro in modalità agile deve essere svolto in ambienti idonei a svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza e riservatezza.
Cosa deve fare il datore di lavoro
- Consegnare al lavoratore e all’RLS/RLST (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale) un’informativa scritta con i rischi generali e i rischi specifici per la salute e sicurezza connessi alla modalità di lavoro agile. L’informativa va consegnata all’attivazione dello smart working e poi con cadenza almeno annuale.
- Aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR), che deve tener conto dei rischi legati allo smart working (quali per esempio: uso di videoterminali, ergonomia, stress lavoro correlato, ecc.)
Cosa deve fare il lavoratore
- Cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali, anche in itinere secondo quanto previsto dalla legge.
Resta fermo anche il diritto alla formazione obbligatoria in materia di tutela della salute dei lavoratori e di protezione dei dati, da erogarsi nelle modalità più coerenti con lo svolgimento del lavoro agile.
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