Entro il 24 agosto 2023 tutti i professionisti e i lavoratori di industrie che utilizzano prodotti contenenti diisocianati in quantità uguale o superiore allo 0,1% dovranno avere una formazione specifica.
I diisocianati possono essere contenuti in molti prodotti, in particolare in quelli a base di poliuretano, per esempio:
- rivestimenti
- resine
- adesivi impermeabilizzanti
- sigillanti
- schiume
- materiali isolanti
- guarnizioni
- vernici e pitture
- elastomeri
- fibre, ecc.
Si tratta di prodotti ampiamenti utilizzati nell’industria, nell’edilizia e in serramentistica, in carrozzerie, officine, nel settore legno-arredo, in applicazioni per fonderie.
Ecco perché prestare attenzione e cosa bisogna fare in base alla legge.
Diisocianati: quali sono i rischi e cosa prevede la legge
Diisocianati: quali sono i rischi e cosa prevede la legge
I diisocianati sono componenti chimici che possono creare problemi di salute per i lavoratori. L’esposizione a queste sostanze può causare problemi alla pelle e alle vie respiratorie[1] e portare a malattie come l’asma professionale[2].
Per ridurre questi rischi, nel 2020, con il regolamento (UE) 2020/1149, è stata introdotta una modifica al Regolamento Reach dell’Unione Europea[3]. Modifica che stabilisce delle restrizioni per l’immissione in commercio e l’uso dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze e in miscele. E impone specifici obblighi oltre che per i fornitori, anche per i datori di lavoro che utilizzano questi prodotti. Il 24 agosto 2023 termina il periodo transitorio per adeguarsi.
Cosa dice il Regolamento Reach sui diisocianati
(Allegato XVII, voce 74 – introdotta con il Reg. UE 2020/1149)
- Da non utilizzare in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso
oppure - il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso
- Da non immettere sul mercato in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 febbraio 2022, a meno che:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso
oppure - il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso
L’aspetto importante da considerare è la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione. Se la concentrazione è inferiore allo 0,1% in peso è possibile usare la sostanza o il prodotto senza ulteriori adempimenti.
Se invece tale concentrazione è uguale o superiore allo 0,1%, dopo il 24 agosto 2023 per poter utilizzare il prodotto è necessario aver svolto la formazione specifica sull’uso sicuro dei diisocianati. La formazione va svolta prima di utilizzare le sostanze o miscele ed è il datore di lavoro, o il lavoratore autonomo, che deve garantire che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano svolto questa formazione.
Cosa fare se si utilizzano diisocianati
Controllare le schede di sicurezza e le etichette dei prodotti utilizzati. La prima cosa da fare nella propria azienda è verificare se i prodotti impiegati contengono diisocianati e se sì, in che concentrazione. Questa verifica va fatta tramite le schede di sicurezza aggiornate dei prodotti, che possono essere richieste ai propri fornitori.
Inoltre, è utile guardare le etichette dei prodotti. Già dal 24 febbraio 2022 le sostanze e miscele con concentrazione di diisocianati uguale o superiore allo 0,1% devono riportare sull’imballaggio la scritta «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
Valutare le alternative in commercio. Nel caso in cui siano in uso in azienda prodotti contenenti diisocianati in concentrazione uguale o superiore allo 0,1% va valutata la possibilità di sostituire questi prodotti con altri analoghi contenenti una concentrazione di diisocianati inferiore allo 0,1% e, quindi, non soggetti agli obblighi di formazione.
Formare il personale. Se non è possibile sostituire i prodotti in uso allora bisogna provvedere a formare il proprio personale. A partire dal 24 agosto 2023 il personale potrà utilizzare questi prodotti solo dopo aver terminato la formazione prevista per l’uso e la manipolazione in sicurezza dei diisocianati.
La formazione per gli utilizzatori di diisocianati
Nello specifico chi deve essere formato all’uso sicuro dei diisocianati? La legge parla di «utilizzatori industriali e professionali» spiegando che con tale espressione si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati (in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali) o sono incaricati della supervisione di tali compiti.
Quindi l’obbligo riguarda sia i dipendenti sia i lavoratori autonomi (per esempio gli artigiani) e riguarda anche i supervisori, pur se non addetti direttamente alle lavorazioni con diisocianati.
A seconda dei vari usi dei diisocianati, sono previsti tre livelli di formazione, da poter svolgere anche on line: formazione generale, formazione di livello intermedio, formazione avanzata. Nella normativa sono stabiliti i contenuti minimi per ogni livello.
Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della formazione prevista. La formazione deve essere svolta prima di utilizzare le sostanze o le miscele e deve essere ripetuta almeno ogni cinque anni.
Dal canto loro i fornitori dei prodotti devono garantire che i destinatari dispongano dei materiali didattici e abbiano accesso ai corsi di formazione nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui forniscono le sostanze e le miscele.
Ti serve un supporto per capire se i prodotti che utilizzi richiedono la formazione per un uso sicuro dei diisocianati? Non sai quale livello di formazione devi seguire? Devi svolgere il corso? Contattaci: info@polo626.com, tel. 0432.699778.
1. I diisocianati sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Non esistono ancora valori limite per i diisocianati nell’Unione europea, ma la situazione potrebbe presto cambiare. Il 13 febbraio 2023 la Commissione europea ha, infatti, proposto di fissare per la prima volta valori limite per proteggere i lavoratori dall’esposizione ai diisocianati sul lavoro. La proposta sarà discussa dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
3. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.