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Quarantena e isolamento: cosa prevede la nuova circolare del Ministero della Salute

È tempo di rientro dalle vacanze, durante le quali possono essere aumentate le occasioni di contatto tra le persone. È quindi utile, per tutti i datori di lavoro, gli RSPP e in generale per chi in azienda si occupa di sicurezza sul lavoro e di gestione delle risorse umane, conoscere le misure di quarantena e di isolamento in relazione a casi COVID-19, recentemente aggiornate dalla circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021.
turista indossa mascherina chirurgica

Per quanto riguarda la QUARANTENA (prevista per chi è entrato in contatto con un caso Covid-19) la circolare distingue tra soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni e tutti gli altri e tra contatti ad alto e basso rischio. 

Per i contatti ad alto rischio si intendono i contatti stretti con persone risultate positive al COVID-19. Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni: 

  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; 
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti; 
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati; 
  • tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati come contatti ad alto rischio.

 

Nel caso di soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni  e che sono stati a contatto stretto con un caso COVID-19 (contatti ad alto rischio) è prevista una quarantena di 7 giorni (con test molecolare o antigenico negativo al termine); in caso di contatti a basso rischio, invece, questi soggetti non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.

Diverse le misure per i non vaccinati o chi non ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni. In caso di contatti stretti con casi di COVID-19 la quarantena è di 10 giorni (con test molecolare o antigenico negativo al termine). Inoltre sono previste misure differenziate se si è entrati in contatto con un caso COVID-19 positivo confermato da variante VOC Beta (sospetta o confermata); per questa variante infatti, seppur di rarissimo riscontro, vengono mantenute misure più prudenziali per il rientro in comunità.

Di seguito una tabella riassuntiva delle indicazioni relative alla sospensione della quarantena.

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni
ALTO RISCHIO (contatti stretti) BASSO RISCHIO
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti) 7 giorni di quarantena + test molecolare o antigenico NEGATIVO

oppure

14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico
Non necessaria quarantena.

Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni
ALTO RISCHIO (contatti stretti) BASSO RISCHIO
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento 10 giorni di quarantena + test molecolare o antigenico NEGATIVO

oppure

14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico
Non necessaria quarantena.

Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC Beta sospetta o confermata 10 giorni di quarantena + test molecolare o antigenico NEGATIVO 10 giorni di quarantena + test molecolare o antigenico NEGATIVO
Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

Per quanto riguarda l’ISOLAMENTO (previsto per chi risulta positivo al COVID-19), la circolare distingue tra asintomatici, sintomatici e positivi a lungo termine e tra casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento e casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata).

Di seguito una tabella riassuntiva delle indicazioni relative alla sospensione dell’isolamento.

ASINTOMATICI SINTOMATICI POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento 10 giorni di isolamento + test molecolare o antigenico NEGATIVO 10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + test molecolare o antigenico NEGATIVO Al termine di 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC Beta sospetta o confermata 10 giorni di isolamento + test molecolare NEGATIVO 10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + test molecolare NEGATIVO Test molecolare NEGATIVO

Qui il testo integrale della circolare del Ministero della Salute “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”.

Per quanto riguarda la procedura di riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro, restano valide le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”.

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