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Patente a crediti: dall’INL chiarimenti sulle sanzioni

Dopo i primi mesi di applicazione, l’Ispettorato del Lavoro chiarisce le sanzioni per chi lavora senza patente a crediti nei cantieri o con meno di 15 crediti.

Importante per imprese, artigiani, lavoratori autonomi, comprese le imprese individuali senza dipendenti, e i committenti dei lavori.

In vigore dal 1° ottobre 2024, la patente a crediti in edilizia è regolata dall’articolo 27 del D. Lgs. 81/08 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti), recentemente modificato.

Per approfondire l’argomento e sapere come richiedere la patente a crediti è possibile leggere Patente a punti in edilizia: le 6 cose da sapere e Edilizia: guida aggiornata alla patente a crediti.

Ma cosa si rischia se si lavora senza patente a crediti o con patente con meno di 15 punti? E quali sono le sanzioni per il committente se fa lavorare imprese o lavoratori autonomi senza patente a crediti o con patente con meno di 15 punti?

A chiarirlo, sulla base di quanto previsto dalla legge, è l’Ispettorato del Lavoro con la nota n. 9326 del 9 dicembre 2024.

Si può lavorare in cantiere senza patente a crediti?

Quali sono i rischi per chi lavora senza patente o con meno di 15 punti?

Quali sono le sanzioni per il committente o il responsabile dei lavori?

 

Si può lavorare in cantiere senza patente a crediti?

Tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili devono avere la patente a crediti, anche le imprese senza dipendenti e le imprese straniere.

Non sono obbligati ad avere la patente a punti:

  • coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale
  • le imprese con l’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

Salvo che in questi casi, dunque, non è possibile lavorare in un cantiere senza patente a crediti (o documenti equiparati nei casi previsti dalla legge per le aziende estere).

Si può lavorare nel cantiere una volta fatta la richiesta della patente e si è in attesa del rilascio (che comunque dovrebbe essere automatico), salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Non si può operare nei cantieri temporanei e mobili neanche se si hanno meno di 15 crediti sulla patente a punti.

Con un’eccezione. Il comma 10 dell’articolo 27, infatti, prevede che, se si scende sotto la soglia dei 15 punti ma i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto e non sono adottati provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione.

In questo caso l’INL, nella nota, specifica che bisogna verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel capitolato o nel contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo, e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso.

Se il valore dei lavori eseguiti è superiore al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà cessare. L’onere della prova spetta all’impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori.

Questa eccezione non si applica per coloro che risultino del tutto privi di patente o che non abbiano trasmesso la relativa richiesta tramite il portale dedicato (qui il link del  portale a cui si accede tramite Spid o CIE: https://servizi.ispettorato.gov.it/).

Quali sono i rischi per chi lavora senza patente o con meno di 15 punti?

Le sanzioni previste sia per chi lavora senza patente a crediti, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti sono stabilite all’articolo 27, comma 11 del D. Lgs. 81/08.

SANZIONE AMMINISTRATIVA
Per chi opera nei cantieri privo di patente o con una patente con meno di 15 crediti è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro. La sanzione non è soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008. (Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione).

A tal proposito l’ispettorato chiarisce che, per calcolare l’esatto importo della multa, il 10% del valore dei lavori – da considerarsi al netto dell’IVA – va riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore. Se tale importo è inferiore a 6.000 euro oppure non è noto, la sanzione è determinata prendendo a riferimento la soglia minima di 6.000 euro.

Sono competenti all’accertamento dell’illecito e all’irrogazione della relativa sanzione tutti gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008.

ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AI LAVORI PUBBLICI
Oltre alla sanzione amministrativa, il comma 11 prevede, per chi lavora nei cantieri senza patente o con una patente con meno di 15 crediti, l’esclusione per 6 mesi dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

Del fatto vengono informati l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’adozione da parte del Ministero del provvedimento interdittivo.

ALLONTANAMENTO DAL CANTIERE
In caso di accertamento, l’impresa o il lavoratore autonomo privo di patente a crediti o con patente con meno di 15 punti viene allontanato dal cantiere, con gli effetti previsti dall’art. 650 del Codice penale. Gli ispettori provvedono anche ad informare l’impresa o il lavoratore autonomo dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile (come definito all’art. 89, comma 1, lett. a), in assenza di patente o con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.

Quali sono le sanzioni per il committente o il responsabile dei lavori?

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo e anche in caso di subappalto, deve verificare che le imprese esecutrici o i lavoratori autonomi siano in possesso della patente a crediti (o dell’attestazione di qualificazione SOA). A prevederlo è l’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008.

Se il committente o il responsabile dei lavori affida i lavori ad un soggetto privo di patente o (attestazione SOA), è punito con una multa (art. 157 comma 1 lettera c) del D. Lg. 81/08).

La sanzione amministrativa pecuniaria va da 711,92 euro a 2.562,91 euro. La sanzione è soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.

La sanzione è analoga anche in caso di affidamento dei lavori a soggetti che, alla data dell’affidamento, siano in possesso di una patente inferiore a 15 crediti.

Ovviamente, il committente o il responsabile dei lavori non è punibile se l’impresa o il lavoratore autonomo subiscono la sospensione, revoca o una decurtazione dei crediti sotto i 15 punti successivamente alla data di affidamento. In tal caso le sanzioni (di cui abbiamo parlato al punto precedente) saranno erogate solo all’impresa stessa per aver operato senza i requisiti.

Per questo motivo l’indicazione che viene data agli ispettori è di svolgere tutti gli approfondimenti necessari per individuare il momento dell’affidamento dei lavori, senza basarsi esclusivamente sulla data riportata nel contratto sottoscritto tra le parti.

La sanzione trova applicazione indipendentemente dal numero delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi che operano nel cantiere alle quali non sia stato verificato il possesso del titolo.

La sanzione è applicabile a partire dai lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024, data di entrata in vigore dell’obbligo di possesso della patente.

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