In piena crisi sanitaria è fondamentale essere sicuri della validità delle mascherine che acquistiamo.
Ecco cosa e come verificare la conformità dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), secondo quanto indicato da ACCREDIA, l’Ente Italiano di Accreditamento.
Possesso della certificazione di conformità CE
I DPI devono essere accompagnati da documenti che ne certificano la conformità alle norme dell’Unione Europea in materia di salute, sicurezza e protezione degli utilizzatori.
- Certificazione rilasciata da organismi accreditati e notificati
Questi documenti devono essere emessi da organismi accreditati e notificati alla Commissione europea. Sono questi organismi che effettuano le verifiche di conformità necessarie, superate le quali è possibile apporre la marcatura CE ai prodotti e immetterli sul mercato.
Per verificare che il certificato sia stato emesso da un organismo notificato per la specifica tipologia di DPI, è possibile controllare il database della Commissione europea (database NANDO) che riporta l’elenco degli organismi notificati in Europa per il Regolamento UE 425/2016, verificando che nella specifica notifica sia riportato il DPI in oggetto (Equipment providing respiratory system protection).
Se il certificato è emesso da organismo accreditato da Accredia ne riporta il logo.
- Certificazione contenente tutte le informazioni necessarie
Il certificato che attesta la conformità di un DPI emesso ai sensi del Regolamento UE 425/2016 deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) nome e numero di identificazione dell’organismo notificato;
b) nome e indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal mandatario, nome e indirizzo di quest’ultimo;
c) identificazione del DPI oggetto del certificato (numero del Tipo);
d) dichiarazione in cui si attesta che il Tipo di DPI soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
e) se le norme armonizzate sono state applicate in tutto o in parte, i riferimenti di tali norme o parti di esse*;
f) se sono state applicate altre specifiche tecniche, i loro riferimenti*;
g) se del caso, il livello di prestazioni o la classe di protezione del DPI*;
h) per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, la gamma delle variazioni consentite dei parametri pertinenti sulla base del modello di base approvato*;
i) la data di rilascio, la data di scadenza e, se del caso, la data o le date di rinnovo;
j) le eventuali condizioni connesse al rilascio del certificato;
k) per i DPI della categoria III, una dichiarazione secondo cui il certificato deve essere utilizzato solo in combinazione con una delle procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 19, lettera c).
*Informazione che in base alle scelte progettuali e costruttive dei diversi fabbricanti potrebbe anche non essere sempre presente.
- Certificazione realmente emessa
Per verificare che la certificazione sia stata realmente emessa è necessario verificare sul sito dell’organismo che l’ha emessa o contattarlo via mail: è infatti l’unico soggetto che può dichiararne l’emissione, lo stato di vigenza, la corrispondenza al DPI oggetto della certificazione o addirittura la falsità.
Iscrizione nel database dell’INAIL per eventuali deroghe
Con il decreto “Cura Italia” sono state previste delle deroghe, per cui è possibile che – anche se non marcati CE – alcuni DPI siano immessi in commercio in base a quanto previsto dall’art. 15 del decreto. L’elenco di questi DPI è consultabile sul sito di Inail.
Qualora i DPI non fossero né correttamente marchiati CE né presenti nell’elenco dell’INAIL, è possibile segnalarlo alle autorità preposte, ovvero al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel caso dei DPI, mentre la segnalazione va fatta al Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità nel caso dei Dispositivi Medici.