In Friuli Venezia Giulia cambiano le regole per proprietari di immobili, datori di lavoro e aziende che eseguono lavori e installazioni sulle coperture degli edifici.
Le novità normative contro il rischio di cadute dall’alto sono state introdotte con la legge regionale 10 agosto 2023 n.13 e sono entrate in vigore il 12 agosto 2023.
Cosa cambia nelle norme di sicurezza per i lavori in quota
Quando vanno previste misure di sicurezza anticaduta
Chi ha obblighi e responsabilità in base alla legge
Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP)
Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
La ditta esecutrice dei lavori
Cosa cambia nelle norme di sicurezza per i lavori in quota
Le modifiche introdotte riguardano la legge regionale Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto (legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24).
Le modifiche impattano sulle aziende che eseguono lavori sui tetti (compresa l’installazione di impianti fotovoltaici e solare termico) e su chi commissiona lavori sulla copertura dei propri edifici (che siano aziende, enti pubblici o privati).
In particolare, è esteso a tutti gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili l’obbligo in capo al committente/proprietario dell’immobile di predisporre l’Elaborato tecnico della copertura e di metterlo a disposizione dei soggetti che eseguiranno i lavori in quota. L’elaborato tecnico della copertura comprende, tra l’altro, una planimetria della copertura con indicazione dei percorsi, del punto di accesso e dei sistemi di prevenzione e protezione previsti (come linee di ancoraggio, reti di protezione, ecc.). Di conseguenza vengono estesi i casi in cui le aziende che accedono al tetto devono usare tali dispositivi.
I lavoratori che eseguono interventi riguardanti la copertura di un edificio sono infatti esposti a rischi di caduta dall’alto. Per garantire l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori sulla copertura, incluse la manutenzione, la verifica, la riparazione e l’installazione di impianti in condizioni di sicurezza, vanno adottate adeguate misure preventive e protettive.
Il rispetto dell’obbligo di dotare il tetto di adeguate misure di sicurezza contro le cadute dall’alto va documentato nell’elaborato tecnico della copertura. L’obbligo di redigere l’elaborato tecnico della copertura è adesso previsto:
- per interventi subordinati a SCIA/permesso di costruire
- per alcune attività di edilizia libera e di edilizia libera asseverata
- per gli interventi relativi all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici, solare termico, ecc.).
come meglio dettagliato nel prossimo paragrafo.
Quando vanno previste misure di sicurezza anticaduta
Con le nuove regole, l’applicazione di misure di prevenzione e protezione contro la caduta dall’alto va prevista in fase di progettazione e realizzazione dei seguenti interventi edilizi, svolti sulla copertura di edifici pubblici o privati.
Ambito di applicazione della legge regionale
- Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (art. 17, LR 19/2009[1])
- Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire (art. 18, LR 19/2009[1])
- Interventi subordinati a permesso di costruire (art. 19, LR 19/2009[1])
- Attività di edilizia libera previste all’art. 16, comma 1, lettera n) della LR 19/2009[1], ovvero:
- realizzazione di tettoie e manufatti assimilabili in aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un’occupazione complessiva massima di 25 metri quadrati di superficie coperta per unità immobiliare
- Attività di edilizia libera asseverata previste all’art. 16 bis, comma 1, lettere a), c) e d) della LR 19/2009[1], ovvero:
- interventi di manutenzione straordinaria ai sensi delle leggi di settore, ivi compresi quelli di frazionamento o fusione di unità immobiliari preesistenti, nonché quelli di restauro e di risanamento conservativo non aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore
- realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria, quali bussole, verande, costruzioni a uso garage, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell’edificio o dell’unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell’edificio o dell’unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria
- realizzazione di tettoie di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, qualora non realizzabili ai sensi dell’articolo 16[1]
- Interventi relativi all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili.
La legge non si applica:
- alle coperture che non espongono a un rischio di caduta dall’alto da un’altezza maggiore di 3 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante
- agli interventi su coperture piane o a falda inclinata portanti già dotate di dispositivi di protezione collettiva fissi.
Chi ha obblighi e responsabilità in base alla legge
Le modifiche introdotte comportano una serie di adempimenti che riguardano principalmente il committente. Ma hanno un ruolo e delle responsabilità anche altre figure coinvolte nel cantiere.
Il committente
Il committente è il soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata. Nel caso di appalto di opera pubblica il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.
Il committente, nel caso di lavori e installazioni di impianti sulla copertura (nei casi sopra illustrati), deve attrezzare l’edificio con sistemi di sicurezza idonei, se l’edificio non ne è già dotato.
A tale scopo il committente (o altro soggetto legittimato) deve acquisire la documentazione che va a comporre l’elaborato tecnico della copertura, a seconda delle diverse tipologie di intervento[2] (indicazioni progettuali, planimetria, certificazioni, dichiarazione di corretta installazione dei dispositivi di sicurezza, manuale d’uso e manutenzione, ecc.).
Inoltre, deve inviare al Comune i documenti previsti, a seconda del tipo di intervento edilizio, per non incorrere in sanzioni. Ciò anche per il rilascio del permesso di costruire/per l’inizio dei lavori e per il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità, ove previsto[2].
Il committente deve mettere a disposizione l’elaborato tecnico della copertura a chi accede alla copertura in occasione di ogni successivo intervento sulla copertura stessa.
Deve anche garantire che i sistemi di sicurezza anticaduta installati siano mantenuti perfettamente funzionali nel tempo, rispettando il manuale d’uso e il programma di manutenzione.
L’elaborato tecnico della copertura va tenuto sempre aggiornato.
Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP)
Il coordinatore per la progettazione, dove nominato, deve recepire nel fascicolo dell’opera i contenuti dell’elaborato tecnico della copertura redatti in fase di progettazione.
Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, dove nominato, deve recepire nel fascicolo dell’opera i contenuti dell’elaborato tecnico della copertura trasmessi dal committente.
La ditta esecutrice dei lavori
Le nuove prescrizioni coinvolgono a livello di responsabilità anche la ditta esecutrice dei lavori. La legge infatti prevede che le misure di sicurezza progettate e installate, devono essere adottate e utilizzate nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 15 (Misure generali di tutela), dall’art. 111 (Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota) e dall’art. 115 (Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto) del decreto legislativo 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro).
Il datore di lavoro, quindi, deve accertarsi che il lavoro possa essere svolto in condizioni di sicurezza. Pertanto, deve acquisire l’elaborato tecnico della copertura e verificare che sia aggiornato e che il programma di manutenzione dei sistemi di sicurezza sia rispettato. Il POS (Piano Operativo di sicurezza), ove previsto, deve tenere conto dell’elaborato tecnico della copertura.
Inoltre, dato che il proprio personale deve utilizzare i sistemi di sicurezza anticaduta installati sulla copertura, il datore di lavoro deve formare adeguatamente i lavoratori in materia di lavori in quota e uso di DPI anticaduta.
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1. Codice regionale dell’edilizia (legge regionale 11 novembre 2009, n. 19)
2. Vedasi art. 5 (Adempimenti) e art. 7 (Sanzioni) della LR 24/2015