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Lavoratori autonomi occasionali, attenzione all’obbligo di comunicazione preventiva

A partire dal 21 dicembre 2021, i Datori di Lavoro che impiegano lavoratori autonomi occasionali hanno l’obbligo di comunicare preventivamente l’avvio dell’attività da parte dei suddetti lavoratori. La mancata comunicazione è soggetta a sanzione.
A prevederlo è il nuovo art. 14, comma 1 del D.lgs. 81/08 così come modificato dal d.l. 146/2021 convertito in legge, con l’obiettivo di contrastare il lavoro irregolare e, nello specifico, di permettere alle autorità competenti di «svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale».

Chi ha l’obbligo di effettuare la comunicazione? Il nuovo obbligo di comunicazione riguarda i committenti che operano in qualità di imprenditori, nel caso in cui decidano di avvalersi di lavoratori autonomi occasionali.

Quando va fatta la comunicazione? La comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

A chi va fatta la comunicazione? La comunicazione va effettuata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, quindi in ragione del luogo dove si svolge la prestazione.

Come va effettuata la comunicazione? É possibile effettuare la comunicazione tramite SMS o tramite posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente. Gli indirizzi e-mail messi a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale sono reperibili nella nota congiunta del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 29 dell’11 gennaio 2022; per il Friuli Venezia Giulia sono:


Si tratta di indirizzi di posta ordinaria e non certificata pertanto va conservata copia della comunicazione, da esibire in caso di controlli da parte del personale ispettivo presso il committente.

Cosa va scritto nella comunicazione? La comunicazione può essere inserita direttamente nel corpo dell’e-mail, senza la necessità di fare un allegato, e deve avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione è considerata omessa:

  • i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/P.IVA);
  • i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF);
  • il luogo della prestazione;
  • la descrizione sintetica dell’attività;
  • l’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico;
  • la data di inizio della prestazione;
  • l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nel caso in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.


Qui un fac-simile di comunicazione.

Anche se non è espressamente previsto, è consigliabile allegare anche la lettera di incarico.

È possibile annullare una comunicazione? Una comunicazione già trasmessa può essere annullata o i dati indicati possono essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

Quali sono le sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione? È prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. La sanzione si applica anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuare una nuova comunicazione.

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