Il preposto va sempre individuato quando si eseguono attività in appalto e subappalto, anche nelle piccole realtà aziendali. A confermarlo sono le recenti indicazioni della Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro. Ecco tutto quello che devi sapere sul preposto e perché deve essere presente nei cantieri.
Il ruolo del preposto sta diventando sempre più importante per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Con le recenti modifiche al D.lgs. 81/08 (conosciuto anche come Testo Unico per la salute e sicurezza sul lavoro), il preposto ha assunto un ruolo attivo, per garantire “sul campo” che il lavoro venga svolto in sicurezza.
A rafforzare il ruolo del preposto sono state in particolare le modifiche introdotte con la legge n. 215/2021 di conversione del D.L. n.146 del 21 ottobre 2021. Ne abbiamo parlato qui: Sicurezza sul lavoro: cosa cambia per datori di lavoro e lavoratori.
Il preposto negli appalti e subappalti: i chiarimenti della Commissione
Chi è il preposto
Il preposto è la persona che sovrintende alle attività lavorative. È, cioè, colui che organizza, coordina e controlla il lavoro degli altri.
Sono preposti quindi tutti quei lavoratori che anche solo di fatto hanno una posizione gerarchica superiore, che coordinano altri lavoratori e che nell’esecuzione del lavoro impartiscono ordini e istruzioni.
Per esempio, sono preposti:
- i responsabili di servizio, di settore o di area
- i capireparto
- i capisala
- i capicantiere, ecc.
Il preposto deve garantire che siano rispettate le disposizioni aziendali ricevute, deve vigilare sul lavoro, ma anche intervenire per far cessare eventuali non conformità e, se necessario, interrompere l’attività.
Cosa deve fare il preposto (sintesi dell’articolo 19 del D. Lgs. 81/08 – Obblighi del preposto)
- Deve controllare che ogni lavoratore
– rispetti gli obblighi di legge e le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
– utilizzi i mezzi di protezione collettivi e i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione - Deve intervenire in caso di comportamenti non conformi per modificare i comportamenti scorretti, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza
- In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, deve
– interrompere l’attività del lavoratore
– informare i diretti superiori - Deve verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico
- In caso di disfunzionalità/carenze di mezzi, attrezzature di lavoro o DPI e in caso rilevi condizioni di pericolo durante il lavoro deve
– interrompere temporaneamente l’attività se necessario
– segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate - Deve richiedere il rispetto delle misure previste in caso di emergenza, informare il più presto possibile i lavoratori in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, dare istruzioni per far abbandonare il posto di lavoro o la zona pericolosa
- Non deve richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
Le sanzioni per i preposti che non rispettano questi obblighi sono stabilite all’articolo 56 del D. Lgs. 81/08 (Sanzioni per il Preposto).
Vista la loro responsabilità e l’importanza nel garantire le condizioni di sicurezza durante il lavoro, i preposti devono frequentare appositi corsi di formazione e aggiornamento periodico. Questi corsi sono obbligatori.
Il preposto negli appalti e subappalti: i chiarimenti della Commissione
Secondo il D. Lgs. 81/08:
- Il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare il preposto o i preposti per effettuare le attività di vigilanza previste (art. 18 comma 1 punto b-bis);
- nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto (art. 26 comma 8-bis).
Il datore di lavoro che non rispetta questi obblighi rischia l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
In caso di piccole realtà o di cantieri con un lavoratore, però, l’applicazione della normativa può creare alcuni dubbi, come quelli sollevati dalla Camera di Commercio di Modena sulla figura del preposto in caso di appalti.
Le domande poste alla Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro
- In un’attività in appalto è obbligatorio che ci sia sempre un preposto? A titolo esemplificativo, è obbligatoria la figura del preposto anche quando l’attività è svolta da due lavoratori, che non esercitano una funzione di vigilanza e coordinamento l’uno nei confronti dell’altro, in quanto ognuno si occupa autonomamente della propria parte di competenza?
- In un’attività in appalto, il preposto deve essere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o può essere il responsabile della commessa (ad es. il project manager), che non si reca presso il cliente?
- In un’attività in appalto svolta da un unico lavoratore, deve essere individuato un preposto?
A queste domande la Commissione ha risposto con l’interpello n. 4/2024 del 19 settembre 2024.
Per quanto riguarda la prima e la terza domanda, la Commissione ribadisce che c’è sempre l’obbligo di individuare il ruolo del preposto, come indicato anche con l’interpello n. 5/2023 del 23 novembre 2023.
Nel caso di un’impresa con un solo lavoratore, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, le funzioni di preposto vanno svolte necessariamente dal datore di lavoro.
Negli altri casi, dice la Commissione, far coincidere il preposto con il datore di lavoro va considerata l’ultima possibilità. Ovvero la soluzione a cui ricorrere solo quando non ci sono altre possibilità, “in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa” e se il datore di lavoro sovraintende direttamente a questa attività.
Per quanto riguarda la seconda domanda, attenzione: il ruolo del preposto deve essere ricoperto solo da personale che possa effettivamente svolgere le funzioni previste. Questa condizione non è rispettata se il responsabile della commessa (ad esempio il project manager) non si reca presso il luogo delle attività lavorative.
Del resto, ricorda la Commissione, ci sono delle attività che per legge devono essere fatte solo sotto la sorveglianza del preposto, per esempio in materia di ponteggi. Un’ ulteriore dimostrazione di quanto la presenza del preposto sia centrale nei cantieri.
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