Il D.L. 127 del 2021, che ha introdotto l’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro, è stato convertito in legge con alcune importanti modifiche per i datori di lavoro e per i lavoratori, in vigore fin da subito.
Le principali novità introdotte dalla Legge n. 165 del 19/11/2021 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”), in vigore dal 21 novembre, sono le seguenti:
- allo scopo di semplificare e razionalizzare le verifiche, i lavoratori sia pubblici che privati possono richiedere di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19 (green pass); in questo modo sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro, per tutta la durata della validità della propria certificazione. La consegna del green pass è quindi su base volontaria ed è importante applicare questa previsione con attenzione per non incorrere in problemi legati alla privacy; a tale scopo abbiamo preparato un fac-simile di modulo per la Richiesta di consegna del green pass da parte dei lavoratori, che è possibile richiedere ai nostri uffici;
- sia per i lavoratori pubblici che privati, la scadenza della validità del green pass durante la prestazione lavorativa non dà luogo a sanzione; in questi casi però la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno/orario di lavoro;
- i lavoratori in somministrazione devono essere controllati solo dall’azienda utilizzatrice: compete all’agenzia di somministrazione esclusivamente informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia di green pass;
- nelle aziende con meno di 15 lavoratori, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata a causa della mancata presentazione del green pass, il prestatore di lavoro può essere sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. Il contratto di sostituzione quindi può essere rinnovato più volte, a differenza di quanto stabilito in precedenza; sia il contratto che i rinnovi hanno sempre durata massima di 10 giorni, da intendersi come giorni lavorativi.
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