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Green pass, mascherine e lavoro: cosa cambia dal 1° aprile in 5 punti

Il 31 marzo termina lo stato di emergenza legato al Covid-19 e il governo fissa le regole per una graduale riduzione delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia.

Le tappe verso il ritorno alla normalità sono stabilite dal D.L. 24 marzo 2022 n. 24, Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, entrato in vigore il 25 marzo 2022.

Ecco cosa cambia.

  1. Isolamento e autosorveglianza
  2. Utilizzo delle mascherine
  3. Graduale eliminazione del green pass base
  4. Graduale eliminazione del green pass rafforzato
  5. Obblighi vaccinali

1. Isolamento e autosorveglianza

Dal 1° aprile non è più necessaria la quarantena per chi ha avuto un contatto stretto con un soggetto positivo al Covid, ma è sufficiente l’autosorveglianza. 

L’autosorveglianza consiste nell’obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti per i dieci giorni successivi alla data dell’ultimo contatto. Va effettuato un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Per chi risulta positivo al Covid continua a essere previsto l’isolamento; per l’isolamento valgono le indicazioni contenute nella Circolare n. 60136 del 30 dicembre 2021.

Dal 1° aprile nelle scuole, in caso di presenza di almeno 4 casi di positività tra gli alunni di una stessa classe/sezione, le lezioni continuano ad essere svolte in presenza, ma docenti, educatori e bambini al di sopra dei sei anni devono utilizzare mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid. In caso di comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, oppure un test antigenico autosomministrato con autocertificazione dell’esito negativo.

2. Utilizzo delle mascherine

Dal 1° aprile e fino al 30 aprile è obbligatorio indossare la mascherina di tipo FFP2 nei seguenti casi. 

  1. Su aerei, navi e traghetti, treni, autobus, scuolabus, e sui mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.
  2. Per accedere a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche in comprensori sciistici.
  3. Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.


In tutti gli altri luoghi al chiuso, con esclusione delle abitazioni private, resta l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Quindi l’obbligo di indossare la mascherina resta anche nei luoghi di lavoro, ma dal 1° aprile al 30 aprile è sufficiente indossare la mascherina chirurgica. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

In sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ad eccezione del momento del ballo.

Sono esclusi dall’obbligo di indossare la mascherina:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

3. Graduale eliminazione del green pass base

Da 1° aprile al 30 aprile è necessario il cosiddetto green pass base (da vaccinazione, guarigione o test) per accedere a:

a) mense e catering

b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio (ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti che alloggiano lì)

c) concorsi pubblici

d) corsi di formazione pubblici e privati

e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Dal 1° aprile il green pass base quindi non è più previsto per i servizi di ristorazione all’aperto.

Inoltre sempre dal 1° aprile il green pass base non è più necessario nemmeno per accedere: 

a) ai servizi alla persona (parrucchiera, estetista, ecc.)

b) ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali.

Dal 1° aprile non serve il green pass neanche per soggiornare in alberghi, hotel e strutture ricettive. E’ possibile accedere senza green pass anche ai servizi di ristorazione all’interno delle strutture ricettive se riservati esclusivamente ai clienti alloggiati, altrimenti servirà fino al 30 aprile il green pass base per tutti (clienti della struttura e clienti esterni).

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto dal 1° aprile al 30 aprile è necessario il green pass base per accedere e utilizzare i trasporti a lunga percorrenza: aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, autobus interregionali, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente. Non è più previsto per i mezzi di trasporto regionali.

Fino al 30 aprile rimane obbligatorio il green pass base anche per chiunque acceda alle strutture del sistema scolastico, educativo e formativo, nonché alle strutture di formazione superiore (università, ecc. compresi gli studenti).

Continua fino al 30 aprile l’obbligo di avere il green pass per accedere ai luoghi di lavoro, ma fin da subito e fino al 30 aprile è possibile per tutti i lavoratori, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione o test). Restano fermi gli obblighi vaccinali.

4. Graduale eliminazione del green pass rafforzato

Il green pass rafforzato (ottenuto da vaccinazione o guarigione) rimane previsto per alcune attività. In particolare dal 1° aprile al 30 aprile 2022 è ancora necessario avere il green pass rafforzato per: 

a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità

b) convegni e congressi

c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione

d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso

e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati

g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Fino al 31 dicembre 2022 per accedere a strutture residenziali, socio assistenziali, sociosanitarie e hospice nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, i visitatori devono avere green pass rilasciato a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario. Possono accedere anche con green pass ottenuto a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione, ma in più devono avere l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso.

5. Obblighi vaccinali

È esteso fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale per: 

  1. coloro che esercitano le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario
  2. i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio sanitarie

pena la sospensione dal lavoro, come specificato dal Ministero della Salute.

Fino al 15 giugno 2022 resta obbligatorio il vaccino anche per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 124, dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziali, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale. Sempre fino al 15 giugno 2022 resta anche l’obbligo vaccinale per coloro che hanno compiuto 50 anni. I docenti inadempienti non sono più sospesi ma devono essere adibiti ad attività di supporto all’istituzione scolastica. Gli altri lavoratori con obbligo vaccinale in caso di inadempienza non sono più sospesi ma rischiano la multa una tantum.

Contattaci se hai bisogno di ulteriori informazioni, chiarimenti o indicazioni sulle misure di sicurezza da adottare sul lavoro.

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