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FAQ ATEX

Il nome ATEX deriva dalle parole ATmosphères ed EXplosives. È il nome convenzionale che raggruppa due direttive dell’Unione europea:

  • la 2014/34/UE per la regolamentazione di apparecchiature destinate all’impiego in zone a rischio di esplosione; la direttiva si rivolge ai costruttori di attrezzature destinate all’impiego in aree con atmosfere potenzialmente esplosive e si manifesta con l’obbligo di certificazione di questi prodotti; la direttiva 94/9/CE risulta da questa abrogata con effetto decorrente dal 20 aprile 2016;
  • la 99/92/CE per la sicurezza e la salute dei lavoratori in atmosfere esplosive; si applica negli ambienti a rischio di esplosione, dove impianti ed attrezzature certificate sono messe in esercizio ed è quindi rivolta agli utilizzatori.

Explosives logo

Il logo che identifica i dispositivi elettrici certificati per le aree esplosive.

La direttiva 2014/34/UE è entrata in vigore il 30 marzo 2014 ed abroga la direttiva 94/9/CE con effetto decorrente dal 20 aprile 2016; impone la certificazione ATEX a tutti i prodotti commercializzati nell’Unione stessa, indipendentemente dal luogo di produzione e dalle normative in esso in vigore, se installati in luoghi a rischio di esplosione, con l’eccezione di:

  • Apparecchiature mediche;
  • Apparecchiature e i sistemi di protezione, quando il pericolo di esplosione è dovuto esclusivamente alla presenza di materie esplosive o di sostanze chimiche instabili;
  • Apparecchiature per uso domestico;
  • Apparecchiature destinate all’uso in luoghi di produzione o stoccaggio di esplosivi;
  • Apparecchiature marittime imbarcate, o comunque offshore
  • Mezzi di trasporto (esclusi quelli per uso in atmosfere esplosive)
  • Apparecchiature progettate e costruite specificamente per essere utilizzati dalle forze armate o per la tutela delle leggi e dell’ordine pubblico. Non sono esclusi gli apparecchi a doppio uso;

In Italia, la direttiva ha avuto forza di legge con il decreto del Presidente della Repubblica del 23/03/1998 n. 126. (Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.).

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare il Documento sulla protezione contro le esplosioni, che costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e viene redatto ai sensi dell’art. 294 del D.Lgs. 81/08 contenente:

  • la classificazione delle aree con pericolo di esplosione e ripartizione in zone delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive ai sensi dell’Allegato XLIX del D.Lgs. 81/08, 
  • la valutazione della probabilità che le fonti di accensione siano presenti e divengano attive ed efficaci, 
  • la stima dell’entità degli effetti prevedibili, 
  • la redazione del programma di attuazione delle misure di sicurezza con consulenza per l’adozione delle misure di prevenzione e protezione per i luoghi con pericolo di esplosione. Deve, inoltre, provvedere ad una sufficiente e adeguata formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi in cui possono formarsi atmosfere esplosive”.

Il rischio di esplosione è connesso alla presenza di sostanze infiammabili o polveri combustibili che, in condizioni particolari di concentrazione nell’aria, possono risultare potenziali fonti di pericolo.

Individuate le sorgenti di emissione, si dovrà procedere a classificare le zone con pericolo di esplosione presenti nel luogo di lavoro, ovvero le zone in cui possono formarsi concentrazioni pericolose seguendo le disposizioni delle norme tecniche di riferimento.

Quindi dovrà essere condotta la valutazione del rischio di esplosione mettendo in relazione la classificazione delle aree a rischio con le probabili o possibili sorgenti di accensione efficaci, al fine di ottenere una stima del rischio ed elaborare quindi un documento denominato: “documento sulla protezione contro le esplosioni” (art. 294 D.Lgs. 81/08).

Il rispetto della normativa è necessario per le macchine e per tutti gli equipaggiamenti industriali che si trovano ad operare e a lavorare nelle zone a rischio di innesco di esplosione (zona 1,2,21,22). 

È per questo motivo che le macchine che operano in zone a rischio di esplosione sono trasformate in modo antideflagrante (“Explosion Proof Protected”). 

I principali produttori di carrelli, motori, veicoli di vario tipo devono provvedere a che tali macchine siano “Ex protected” in base alla zona gas/polveri (1,2,21,22) in cui le macchine andranno a lavorare.

Limite di infiammabilità.

Una sostanza sotto forma di gas, vapore o nebbia miscelata con aria, diventa un’atmosfera esplosiva solo quando la concentrazione in aria della sostanza stessa è sufficiente a farla divenire infiammabile. Miscele combustibile aria sono infiammabili solo entro un ristretto intervallo di concentrazioni del combustibile in aria, definito da un limite inferiore ed un limite superiore.

Si definiscono i due limiti come:

  • Limite inferiore di esplodibilità (LEL): concentrazione in aria di gas al di sotto della quale l’atmosfera non è esplosiva;
  • Limite superiore di esplodibilità (UEL): concentrazione in aria di gas al di sopra della quale l’atmosfera non è esplosiva.

LEL e UEL si esprimono in percentuale in volume della sostanza in aria.

Temperatura di infiammabilità

La “temperatura di infiammabilità” è la minima temperatura alla quale si formano vapori in quantità tale che in presenza di ossigeno (aria) e di un innesco abbia luogo il fenomeno della combustione

Energia minima d’innesco

La “minima energia di innesco” è la minima quantità di energia in grado di innescare un’atmosfera esplosiva; è una specifica caratteristica della sostanza e dipende dalla concentrazione del combustibile.

La temperatura di autoaccensione è la minima temperatura che una miscela combustibile-comburente deve avere perché si accenda spontaneamente; al di sotto di questa temperatura, per provocare l’accensione della miscela, si deve usare una sorgente esterna (ad es: una fiamma, una scintilla, un filamento caldo, un arco elettrico o altro).

Non vi è alcuna correlazione tra la temperatura di autoaccensione e la minima energia di innesco, per cui nella classificazione dei gas vengono utilizzati e riportati entrambi i parametri.

Come la maggior parte delle normative relative alla protezione contro le esplosioni, la direttiva distingue il rischio secondo la natura del prodotto pericoloso, e secondo la temperatura di accensione del prodotto stesso. 

Vengono quindi classificati:

  • un Gruppo, definito a seconda del prodotto esplosivo;
  • una Classe, definita a seconda della temperatura di accensione.

GasGruppo
METANOM1/M2
PROPANOIIA
ETILENEIIB
ACETILENEIIC
GAS IN GENEREII
Massima temperaturaClasse
450°CT1
300°CT2
200°CT3
135°CT4
100°CT5
85°CT6

Il pericolo ATEX viene classificato in zone con pericolo di esplosione per presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili secondo lo schema IEC zone system.

Zona 0Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o spesso un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
La presenza è superiore alle 1000 ore all’anno.
Zona 1Area in cui durante le normali attività è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
La presenza rientra nell’intervallo 10-1000 ore/anno.
Zona 2Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia e, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
La presenza è inferiore alle 10 ore/anno.
Zona 3Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora, si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Zona 4Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.
Zona 5Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di polvere combustibile o, qualora, si verifichi, sia unicamente di breve durata.

La Norma CEI 31-30 si occupa della classificazione dei luoghi pericolosi, in cui vi può essere il rischio di accensione per la presenza di gas o vapori infiammabili in miscela con aria in condizioni atmosferiche normali (con alcune esclusioni come miniere con possibile presenza di grisou, luoghi di trattamento e produzione di esplosivi, …).

Inoltre, la Guida CEI 31-35 “approfondisce il tema della classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili relativa ad opere di nuova realizzazione e alle trasformazioni o ampliamenti di quelle esistenti”.