Per i datori di lavoro di attività che comportano l’esposizione a campi elettromagnetici è ora disponibile la procedura per richiedere l’autorizzazione alla deroga al rispetto dei valori limite di esposizione. Ecco come fare la domanda e la modulistica da usare.
L’esposizione a campi elettromagnetici (CEM) può riguardare diverse attività lavorative: dal settore delle telecomunicazioni a quello delle infrastrutture elettriche, dalla saldatura alle fonderie, alle industrie del settore tessile, della lavorazione del legno o della plastica, fino all’ambito sanitario.
In determinate situazioni e con una specifica autorizzazione, il datore di lavoro può superare i valori limite di esposizione (VLE) ai campi elettromagnetici fissati per legge. A stabilirlo è il testo unico sulla sicurezza, ma fino ad oggi mancava la procedura per richiedere l’autorizzazione a derogare ai limiti imposti.
Con il decreto del 30 settembre 2022 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, insieme al Ministero della salute, ha ora fissato i criteri e le modalità che i datori di lavoro devono seguire per fare la richiesta di autorizzazione alla deroga.
Come effettuare la richiesta di deroga
Tempi e modi di rilascio e di rinnovo dell’autorizzazione
Cosa prevede la legge
L’art. 212 del D. lgs. 81/08 (ovvero il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, insieme al Ministero della salute, può autorizzare deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE):
- su richiesta del datore di lavoro
- in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali.
Per ottenere l’autorizzazione il datore di lavoro deve aver effettuato una corretta valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici da cui risulti il superamento dei VLE. Inoltre, deve dimostrare il rispetto delle altre condizioni previste dall’art. 212 comma 2. A tale scopo, il decreto 30 settembre 2022 dettaglia la documentazione da presentare a comprova (ne parliamo nel prossimo paragrafo).
Il datore di lavoro che vuole fare richiesta di deroga deve anche informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Come effettuare la richiesta di deroga
Per richiedere l’autorizzazione alla deroga ai VLE, il datore di lavoro deve:
- compilare il modulo riportato nell’Allegato I del Decreto 30 settembre 2022
- allegare al modulo la documentazione tecnica contenente tutte le informazioni e gli elementi elencati nell’Allegato II del decreto
- allegare copia della carta di identità
- inviare il modulo e la documentazione allegata esclusivamente tramite mail all’indirizzo pec del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it.
Attraverso la documentazione tecnica, il datore di lavoro deve dimostrare il rispetto delle condizioni previste dalla legge per ottenere la deroga. Per questo la documentazione tecnica deve contenere:
- i risultati della valutazione del rischio che dimostrano il superamento dei VLE
- l’indicazione dei gruppi omogenei di lavoratori esposti
- le misure tecniche organizzative messe in atto per limitare l’esposizione dei lavoratori
- le circostanze che giustificano il superamento dei VLE
- le caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro e delle attività lavorative e il numero dei lavoratori coinvolti
- la dimostrazione che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi di norme e orientamenti comparabili
- nel caso di apparati di risonanza magnetica (RM) anche la dimostrazione che vengono rispettate le istruzioni del fabbricante per l’uso in condizioni di sicurezza
- le modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria nel caso di concessione della deroga
- la dimostrazione di aver formato i lavoratori esposti sul significato del superamento dei VLE, su come riconoscere e segnalare i sintomi riconducibili all’esposizione e sulle misure di tutela adottate
- la procedura adottata per definire le modalità di comunicazione, da parte dei lavoratori, dell’insorgenza di fattori di suscettibilità individuale e di informativa al medico competente.
La documentazione tecnica deve essere firmata dal RSPP per la parte di competenza.
Tempi e modi di rilascio e di rinnovo dell’autorizzazione
Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda il Ministero del lavoro e delle politiche sociali convoca un tavolo tecnico istituzionale per esaminare la domanda (istruttoria tecnica).
Il tavolo tecnico istituzionale ha poi 60 giorni per formulare un parare nel quale sono indicate la durata e le condizioni della deroga.
In caso di parere favorevole del tavolo tecnico istituzionale, il ministero trasmette al datore di lavoro l’autorizzazione alla deroga al rispetto dei VLE. L’autorizzazione viene trasmessa anche agli organi di vigilanza competenti per il territorio.
La deroga può avere una validità massimo di 4 anni. Con le stesse modalità può essere richiesto il rinnovo.
Nel caso in cui non si intenda avvalersi più della deroga deve essere data comunicazione al Ministero del lavoro, sempre utilizzando l’indirizzo mail: dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it.
Verifiche e controlli
Il Ministero del lavoro e il Ministero della salute possono chiedere in qualsiasi momento agli organi di vigilanza di controllare il sussistere delle condizioni in base a cui è stata concessa l’autorizzazione alla deroga. In caso del venire meno delle condizioni l’autorizzazione viene revocata.
Sorveglianza sanitaria
Se nel corso del periodo di validità della deroga il medico competente riscontra effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori a causa del superamento dei VLE oggetto di deroga, il datore di lavoro deve sospendere immediatamente l’applicazione della deroga e informare il ministero. Sulla base del parere del tavolo tecnico istituzionale, il Ministero del lavoro e il Ministero della salute provvedono all’eventuale revoca dell’autorizzazione.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento, contattaci. I nostri tecnici effettuano per i datori di lavoro che lo necessitano il servizio di valutazione del rischio e misurazione dei campi elettromagnetici in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/08.