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Covid-19: le nuove regole del Decreto di Natale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2021, il recentissimo Decreto Legge n. 221 introduce ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, molte delle quali in vigore già a partire dal giorno di Natale.

Vediamo le principali novità che hanno rilevanza anche in ambito lavorativo e di sicurezza sul lavoro in termini di comportamenti da tenere e controlli da effettuare.

Innanzitutto lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 marzo 2022 e con esso l’obbligo di possedere ed esibire il green pass nei luoghi di lavoro.

Inoltre, a partire dal 25 dicembre 2021:

  • è obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto, anche in zona bianca. Fino al 31 gennaio 2022;
  • è obbligatorio indossare la mascherina del tipo FFP2 per assistere a spettacoli sia al chiuso che all’aperto in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo e locali assimilati, nonché per assistere a eventi e competizioni sportive sia al chiuso che all’aperto. In tutti questi luoghi, inoltre è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. Fino al 31 marzo 2022 (ovvero fino alla cessazione dello stato di emergenza);
  • è obbligatorio indossare la mascherina del tipo FFP2 sui mezzi di trasporto quali aerei, navi e traghetti, treni, autobus, funivie, cabinovie e seggiovie. Fino al 31 marzo 2022;
  • il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del cosiddetto super green pass (o green pass rafforzato), ovvero della certificazione verde rilasciata sulla base dell’avvenuta vaccinazione o dell’avvenuta guarigione. Fino al 31 marzo 2022;
  • sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti; inoltre sono sospese attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Fino al 31 gennaio 2022.


Ulteriori misure prevedono che:

  • a partire dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022, i visitatori potranno accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice esclusivamente se in possesso di green pass ottenuto a seguito dell’effettuazione della dose di richiamo del vaccino; possono accedere anche i soggetti con green pass rafforzato ottenuto a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o di guarigione, con in più l’esito negativo di un tampone antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso;
  • a partire dal 10 gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, sarà necessario avere il super green pass per accedere ai servizi e alle attività di:
    • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
    • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, limitatamente alle attività al chiuso;
    • centri termali (salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento;
    • centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso;
    • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

 

A partire dal 1° febbraio 2022 la durata del super green pass è ridotta da 9 mesi a 6 mesi.

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