Manca poco e le novità sulla formazione antincendio diventeranno effettive.
Il 4 ottobre 2022 entra infatti in vigore il Decreto ministeriale 2 settembre 2021: Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.
Il decreto, tra le altre cose, ha stabilito l’obbligo di aggiornamento ogni 5 anni della formazione degli addetti al servizio antincendio.
Come comportarsi per essere in regola?
L’aggiornamento della formazione dei lavoratori incaricarti all’antincendio va fatto entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o di aggiornamento di ciascun lavoratore incaricato.
Se al 4 ottobre 2022 sono trascorsi più di 5 anni dallo svolgimento delle ultime attività di formazione o di aggiornamento, è obbligatorio per gli addetti antincendio frequentare il corso di aggiornamento.
Per mettersi in regola si hanno 12 mesi di tempo dall’entrata in vigore del decreto stesso.
Per quanto riguarda il numero di addetti antincendio che devono essere designati e quindi formati in azienda, va tenuto presente quanto previsto dal Decreto Ministeriale:
«Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili» (Allegato II del decreto, punto 2.1, comma 1).
Per approfondire i contenuti del Decreto Ministeriale 21 settembre 2021 e le altre novità in arrivo in materia di antincendio leggi qui.
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