Cambia il quadro normativo in materia di antincendio: le nuove regole, contenute in tre decreti del Ministero dell’Interno, entrano in vigore in autunno. Conoscerle è fondamentale per adeguarsi in tempo e farsi trovare preparati.
Per aiutare datori di lavoro, RSPP, manutentori, addetti all’antincendio e formatori a conoscere le novità introdotte, ecco i punti salienti dei tre Decreti Ministeriali, adottati in attuazione del D.lgs. 81/08.
Controllo e manutenzione antincendio, la figura del tecnico manutentore qualificato (DM 1° settembre 2021)
Il Decreto 1° settembre 2021 stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. Sono introdotte le seguenti definizioni.
- Manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio in efficienza e in buono stato.
- Tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’Allegato II del presente decreto.
- Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
- Sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
Il tecnico manutentore qualificato
Un’importante novità è l’introduzione della figura del tecnico manutentore qualificato. La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, infatti, devono essere effettuati solo da tecnici manutentori qualificati, “nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti e al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio”.
Il tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione, e quindi deve essere in possesso delle competenze, conoscenze ed abilità necessarie per:
- eseguire i controlli documentali
- eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti
- eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali
- eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell’esito dei controlli effettuati
- eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale
- eseguire le attività di manutenzione secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell’ambiente
- relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione
- coordinare e controllare l’attività di manutenzione.
Per questo il tecnico manutentore qualificato deve effettuare un percorso di formazione specifico i cui contenuti minimi sono indicati nell’Allegato II Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. L’allegato II indicati anche i requisiti che devono possedere i docenti. Il percorso di formazione termina con un esame che permette di ottenere la qualifica di “tecnico manutentore qualificato”.
Il registro dei controlli
Il datore di lavoro deve predisporre il registro dei controlli dove annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che vanno effettuati con le frequenze previste. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
Sorveglianza dei sistemi antincendio
Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità. La sorveglianza può essere fatta dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni e attraverso apposite liste di controllo.
Il decreto Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio entrata in vigore il 25 settembre 2022.
Per approfondire scarica i documenti di riferimento:
Piano di Emergenza, formazione antincendio, livelli di rischio (DM 2 settembre 2021)
Il decreto 2 settembre 2021 stabilisce i criteri per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza.
Piano di Emergenza ed esercitazioni antincendio
Il Decreto prevede l’obbligo per il datore di lavoro di predisporre un Piano di Emergenza (in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza) nei seguenti casi:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (ovvero le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco).
Rispetto alla normativa precedente è quindi introdotto l’obbligo del Piano di Emergenza anche per i luoghi aperti al pubblico con affollamento superiore alle 50 persone.
In tutti gli altri casi il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ma deve riportare nel DVR – Documento di Valutazione dei Rischi (o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del D.lgs. 81/08) le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
Nelle aziende in cui vi è l’obbligo di predisporre il Piano di Emergenza, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale. Il datore di lavoro deve effettuare un’ulteriore esercitazione in caso di:
- adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
- incremento significativo del numero dei lavoratori o dell’affollamento (numero di presenze contemporanee);
- modifiche sostanziali al sistema di esodo.
Il decreto stabilisce inoltre che, se nello stesso edificio coesistono più datori di lavoro, è necessaria la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti occupanti l’edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio. Inoltre i relativi piani di emergenza devono essere coordinati.
Informazione e formazione e nuovi livelli di rischio
Di particolare rilievo sono gli obblighi di informazione e formazione previsti dal decreto.
Il datore di lavoro deve fornire a tutti lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.
Come in precedenza, il datore di lavoro deve designare gli addetti al servizio antincendio (ovvero i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze). Gli addetti al servizio antincendio devono frequentano specifici corsi di formazione e di aggiornamento. La novità introdotta dal decreto è l’obbligo di aggiornamento almeno ogni 5 anni.
La formazione può essere svolta oltre che dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di requisiti specifici, definiti all’art. 6 del decreto stesso.
I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell’attività. Come prima, infatti, sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio, ma cambia la denominazione dei livelli di rischio incendio delle aziende. Al posto di basso, medio e alto rischio, sono individuati i seguenti livelli.
- Livello 1: attività che non rientrano nei successivi due livelli e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
- Livello 2:
- i luoghi di lavoro compresi nell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
- i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
- Livello 3:
-
- stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
- aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
- alberghi con oltre 200 posti letto;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36).
LIVELLI DI RISCHIO INCENDIO
VECCHIO
NUOVO
Basso rischio
Livello 1
Medio rischio
Livello 2
Alto rischio
Livello 3
Un’importante novità è che nella formazione antincendio sono obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili per tutti i 3 livelli. Per tutti i dettagli relativi ai contenuti minimi e la durata della formazione il riferimento è costituito dall’Allegato III al decreto. Di seguito una tabella riassuntiva dei tipi di corsi a cui bisogna fare riferimento e la relativa durata (che resta invariata rispetto alla precedente normativa).
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ | FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO | AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO |
LIVELLO 1 | CORSO DI TIPO 1-FOR DURATA: 4 ORE, compresa verifica di apprendimento. | CORSO DI TIPO 1-AGG DURATA: 2 ORE. L’aggiornamento può essere costituito da sole esercitazioni pratiche con i contenuti di cui all’Allegato III. |
LIVELLO 2 | CORSO DI TIPO 2-FOR DURATA: 8 ORE, compresa verifica di apprendimento. | CORSO DI TIPO 2-AGG DURATA: 5 ORE, compresa verifica di apprendimento. L’aggiornamento è costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche. |
LIVELLO 3 | CORSO DI TIPO 3-FOR DURATA: 16 ORE, compresa verifica di apprendimento. | CORSO DI TIPO 3-AGG DURATA: 8 ORE, compresa verifica di apprendimento. L’aggiornamento è costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche. |
Il decreto Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio entra in vigore il 4 ottobre 2022.
Per approfondire scarica i documenti di riferimento:
Criteri per la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro (DM 3 settembre 2021)
Il decreto 3 settembre 2021 stabilisce i criteri generali per individuare:
- le misure volte a evitare l’insorgere di un incendio e limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi,
- le misure precauzionali di esercizio,
nelle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro (ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
Il decreto è detto anche Decreto Minicodice perché allinea i criteri di prevenzione incendi adottati nei luoghi di lavoro ai criteri introdotti dal decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi). Rappresenta uno strumento fondamentale per contribuire al miglioramento della progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro.
Il punto centrale del provvedimento è l’art. 3, che fornisce indicazione per individuare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro, individuando 4 casi.
- In generale, le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
- Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti dall’Allegato I del decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nello stesso Allegato I (che stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio in luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio).
- Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei precedenti punti 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel Codice di prevenzione Incendi.
- È comunque garantita anche per i luoghi a basso rischio di incendio di cui al punto 2 la possibilità di applicare il Codice di prevenzione Incendi.
Il decreto Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro entra in vigore il 29 ottobre 2022 e da quella data abroga definitivamente il DM 10 marzo 1998.
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