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Acciaio inossidabile per alimenti: pubblicato il nuovo elenco dei materiali ammessi

Il Ministero della Salute ha recentemente aggiornato l’elenco degli acciai inossidabili idonei ad essere impiegati a contatto con gli alimenti.

Un aspetto che riguarda produttori e distributori di materiali e oggetti per il settore alimentare, ma anche tutti coloro che utilizzano questi prodotti per lavoro, ovvero gli operatori del settore alimentare, che devono garantire la salute e la sicurezza dei consumatori.

cuoco spalma la passata di pomodoro sulla pasta della pizza

Resistente alla corrosione e all’usura, igienico, facile da pulire, l’acciaio inossidabile è molto diffuso nel settore alimentare. È utilizzato per realizzare attrezzature da cucina, pentole, recipienti, utensili, ma non tutti i tipi di acciaio sono uguali e non tutti i tipi vanno bene. A stabilirlo è appunto la legge.

Il nuovo elenco completo dei tipi di acciaio inossidabile idonei al contatto con gli alimenti è contenuto nell’Allegato I del decreto 25 novembre 2022 n. 208, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 gennaio 2023.

Con questo provvedimento viene aggiornato il decreto del Ministero della sanità 21 marzo 1973, limitatamente agli acciai inossidabili.

I requisiti di materiali e oggetti a contatto con gli alimenti: la legge di riferimento in Europa…

I materiali e oggetti a contatto con gli alimenti, detti anche MOCA, comprendono macchinari per la produzione e trasformazione di cibi e bevande, utensili da cucina, recipienti e contenitori, materiali da imballaggio, ecc.

I MOCA sono disciplinati sia da provvedimenti nazionali che europei. A livello comunitario la norma quadro è il Regolamento (CE) n. 1935/2004 che stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali e oggetti a contatto con gli alimenti.

 Il regolamento stabilisce che tutti i materiali e gli oggetti:

  1. devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione
  2. in condizioni d’impiego normale o prevedibile, non devono trasferire, agli alimenti, componenti in quantità tale da:
    • costituire un pericolo per la salute umana
    • comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari
    • comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.

…e in Italia

In Italia i materiali e gli oggetti idonei a venire a contatto con gli alimenti sono regolamentati dal Ministero della Salute, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

La legge di riferimento in questo ambito è il Decreto Ministeriale del 21 marzo 1973 Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale.

Con il Decreto del Ministro della Sanità 21 marzo 1973 sono stati regolamentati i seguenti materiali:

  • materie plastiche
  • gomma
  • cellulosa rigenerata
  • carta e cartone
  • vetro
  • acciaio inossidabile.

 

Nella legge si trovano quindi:

  • le cosiddette “liste positive” delle sostanze, ovvero quelle che possono essere utilizzate nella produzione di oggetti destinati al contatto con alimenti, con le eventuali limitazioni e restrizioni
  • le modalità per il controllo dell’idoneità alimentare.


Il DM 21 marzo 1973 è stato più volte modificato, sia su richiesta delle imprese interessate, sia per conformarsi a quanto stabilito dall’Unione europea.

Oggetti in acciaio inossidabile: cosa dice la legge

Gli oggetti in acciaio inossidabile nello specifico sono regolamentati dagli articoli 36 e 37 capo VI del DM 21 marzo 1973.

Art. 36 – DM 21/03/1973

Gli oggetti in acciaio inossidabile destinati al contatto con alimenti e disciplinati dal presente decreto possono essere preparati esclusivamente con i tipi di acciai inossidabili indicati nella sezione 6 dell’Allegato II del presente decreto, nelle condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego previste in detto allegato e nell’articolo seguente.

La Sezione 6 – Acciai inossidabili dell’allegato II al decreto ministeriale 21 marzo 1973 è appunto quella che viene sostituita dall’ Allegato I del nuovo decreto 25 novembre 2022.

L’allegato I, contenente l’elenco aggiornato degli acciai inossidabili che possono essere impiegati in contatto con gli alimenti, si compone di due parti.

Parte A. In questa parte ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo la norma UNI EN 10088-1:2014 e/o la classificazione della American Iron and Steel Institute (manuale AISI Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della American Society for Testing and Materials (ASTM) e/o le designazioni dell’Unified Numbering System (UNS).

Parte B.  In questa parte sono elencati gli acciai inossidabili individuati con l’analisi chimica di colata, in assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali di cui alla parte A. Purché siano rispettati i limiti di migrazione di cui all’art.36 del DM 21 marzo 1973, possono essere presenti nella colata finale altri elementi non intenzionalmente aggiunti, per i quali non è dichiarato un limite percentuale nella tabella.

Cosa deve fare l’operatore del settore alimentare

L’impresa alimentare, in quanto utilizzatrice di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA), nell’ambito della propria attività deve accertare la conformità degli stessi alle norme vigenti. Nello specifico la responsabilità di tale verifica è dell’operatore del settore alimentare (OSA), che può essere il datore di lavoro o un’altra persona responsabile delle misure di sicurezza alimentare nell’impresa[1].

La conformità può essere accertata attraverso:

1. Dichiarazioni di conformità inviate dal fornitore
2. Etichettatura del MOCA.

Va inoltre stabilito cosa fare in caso di anomalie o non conformità. 

Avere una procedura specifica per la gestione e verifica dei MOCA, quindi, è un aspetto fondamentale per non rischiare di perdere di vista questi aspetti.

Se ti serve un supporto per definire una procedura di gestione e verifica dei materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA) adatta alla tua attività, contattaci. Con i nostri tecnici specializzati in sicurezza alimentare potrai farlo rapidamente e in maniera corretta.

1. Secondo la definizione del Regolamento (CE) n. 178/2002, l’OSA è «la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo».

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