Con il progredire della campagna vaccinale contro il Covid-19 aumenta l’attenzione al tema dei vaccini nei luoghi di lavoro. Ecco le ultime novità per datori di lavoro, lavoratori e tutto il personale impegnato a garantire la salute e sicurezza sul lavoro.
Aggiornamento del Protocollo sicurezza
Recentemente è stato istituito dal Ministero del Lavoro e dal Ministero della Salute un tavolo di confronto con le parti sociali (organizzazioni sindacali e associazioni datoriali) in tema di vaccinazioni nel contesto lavorativo: lo scopo è elaborare insieme delle linee guida che facilitino le vaccinazioni all’interno delle aziende coinvolgendo i medici competenti o, nelle aziende più piccole, gli enti bilaterali. In modo da tutelare i lavoratori e favorire il proseguimento dell’attività lavorativa.
Queste linee guida andranno quindi ad aggiornare, presumibilmente attraverso i prossimi provvedimenti del Governo, il Protocollo sicurezza siglato dalle parti sociali e dal Governo il 24 aprile 2020.
Nel frattempo alcune regioni si stanno già muovendo: se la Lombardia ha approvato una delibera per la partecipazione delle aziende regionali alla campagna vaccinale anti-Covid19, il Friuli Venezia Giulia proprio in questi giorni ha sottoscritto con Confindustria, i sindacati e la Croce Rossa un protocollo tecnico per l’avvio della campagna di vaccinazione nelle fabbriche.
Tutela assicurativa INAIL
L’Inail ha chiarito che il rifiuto di vaccinarsi non esclude l’ammissione a tutela assicurativa del lavoratore nel caso in cui poi il lavoratore contragga il virus, fermo restando che va accertata la riconduzione dell’evento infortunistico all’occasione lavorativo.
Vaccinazione dei lavoratori
Il Ministero della Salute, in una recente circolare, ha fatto sapere che è possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-SARS- CoV-2/COVID-19 nei soggetti che hanno contratto in passato l’infezione (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita almeno 3 mesi dopo la documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa, salvo casi particolari di immunodeficienza.
Inoltre nel Rapporto ISS Covid-19 n.4/2021 l’Istituto Superiore di Sanità fornisce le seguenti indicazioni.
I lavoratori vaccinati, inclusi gli operatori sanitari, devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI e i dispositivi medici prescritti, adottare l’igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio e aderire a eventuali programmi di screening dell’infezione.
Se una persona vaccinata con una o due dosi viene in contatto stretto con un caso positivo al Covid-19, devono essere comunque adottate tutte le disposizioni prescritte dalle Autorità sanitarie. Si mantiene la deroga alla quarantena per il personale sanitario, con il rispetto delle misure di prevenzione e protezione dell’infezione, fino a un’eventuale positività ai test di monitoraggio per SARS-CoV-2 o alla comparsa di sintomatologia compatibile con Covid-19.
I contatti stretti di un caso di Covid-19 devono terminare la quarantena secondo quanto previsto dalle normative ministeriali vigenti prima di poter essere sottoposti a vaccinazione.
Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti-Covid19: attenzione alla privacy
Per una corretta gestione dei dati relativi alla vaccinazione anti-Covid dei lavoratori, ricordiamo che:
- il datore di lavoro non può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione;
- il datore di lavoro non può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati; il datore di lavoro può invece acquisire, in base alla normativa vigente, i giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati;
- per lo svolgimento di determinate attività che comportino esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario (che comporta livelli di rischio elevati sia per i lavoratori che per i pazienti), trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste dall’art. 279 del d.lgs. n. 81/2008. In tale quadro solo il medico competente può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro deve invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione.