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COVID-19: come gestire i casi positivi (o sospetti) nei luoghi di lavoro

Con la riapertura delle scuole e la fine per molti genitori (e non solo) dello smart-working, tornano ad aumentare i contatti tra le persone: è quindi fondamentale per un’azienda sapere subito come comportarsi in caso di lavoratori positivi al coronavirus o entrati in contatto con persone risultate positive.
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Ecco un vademecum per aziende e lavoratori, per intervenire correttamente e rapidamente.

  1. GESTIONE DEI CASI POSITIVI

Ad ogni segnalazione di caso accertato:

  • il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DdP) contatta l’azienda in cui il lavoratore risulta occupato;
  • il DdP richiede il nominativo del medico competente per avere la necessaria collaborazione nell’identificare i lavoratori con cui il caso positivo è entrato in contatto e da includere nella sorveglianza (in assenza del medico competente, si chiede la collaborazione del datore di lavoro);
  • i lavoratori che sono stati a stretto contatto con il caso accertato sono inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria da parte del Ddp che comprende l’isolamento domiciliare (14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto);
  • il datore di lavoro provvede alla pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro (per conoscere il protocollo operativo, vedi l’Allegato A).


Il ritorno in sede di una persona risultata positiva dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione da cui risulti l’avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalle autorità sanitarie territoriali.

  1. GESTIONE DI UN LAVORATORE SINTOMATICO 

Nel caso in cui un lavoratore presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria (es. tosse, mal di gola, alterazioni del gusto/olfatto):

  • il lavoratore deve informare l’ufficio del personale o il datore di lavoro;
  • l’azienda procedere all’isolamento del lavoratore sintomatico e a quello degli altri presenti nei locali;
  • l’azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti (per i contatti, vedi Allegato B).


Nel caso in cui il lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria (es. tosse, mal di gola, alterazioni del gusto/olfatto) lontano dai luoghi di lavoro:

  • il datore di lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione al DdP secondo i protocolli normativi stabiliti.

  1. GESTIONE DI UN LAVORATORE NON SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON UN CASO DI COVID-19

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto al DdP ed è posto in isolamento domiciliare.

  1. GESTIONE DI UN LAVORATORE NON SINTOMATICO CHE HA AVUTO UN CONTATTO STRETTO CON UN CONTATTO STRETTO DI UN CASO DI COVID-19

Qualora un lavoratore risultasse contatto stretto di un contatto stretto di un caso di COVID-19 (ovvero nessun contatto diretto tra il lavoratore e il caso di COVID 19; per esempio un lavoratore con un figlio che è stato in aula con un soggetto positivo), non vi è alcuna precauzione da prendere, a meno che il contatto stretto del caso (il figlio nel nostro esempio) non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

  1. GESTIONE DI UN LAVORATORE CHE RIENTRA DALL’ESTERO

Lavoratori che rientrano da Croazia/Grecia/Spagna/Malta: vedi Allegato C.

Lavoratori che rientrano da Romania, Bulgaria, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia Del Nord, Moldova, Montenegro, Serbia, Bangladesh, Armenia, Bahrein, Brasile, Cile, Kuwait, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana: vedi Allegato C.

  1. GESTIONE DI UN LAVORATORE CHE RIENTRA IN AZIENDA DOPO LA MALATTIA (COVID-19)

La guarigione viene certificata quando trascorsi 14 giorni in assenza di sintomatologia, il soggetto è sottoposto a due tamponi effettuati in successione a distanza di 24h l’uno dall’altro ed entrambi risultano negativi. I lavoratori con certificato di guarigione possono riprendere l’attività lavorativa. Se l’assenza per malattia supera i 60 giorni sarà sottoposto a visita medica da parte del medico competente.

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