Le associazioni e le società sportive svolgono un ruolo fondamentale sul nostro territorio, sia dal punto di vista sociale che di promozione della salute.
Chi si impegna ogni giorno per difenderle e svilupparle, in particolare a livello dilettantistico, oggi deve affrontare nuove sfide. Una di queste riguarda la sicurezza sul lavoro.
Ecco cosa fare per essere in regola dopo l’entrata in vigore della riforma dello sport.
Lo sport è passione, ma per molti è anche lavoro. A sancirlo è la Riforma dello sport e nello specifico il Decreto Legislativo n. 36 del 2021, che regolamenta il lavoro sportivo e le norme che si applicano ai lavoratori sportivi[1].
La riforma riguarda tutte le realtà sportive, anche quelle più piccole, e per i presidenti e i dirigenti delle organizzazioni sportive comporta nuovi impegni. In tema di salute e sicurezza sul lavoro e relativa formazione è importante valutare se sono presenti lavoratori, con che tipo di contratto e in quale contesto avvengono le attività lavorative (in quale ambiente, quali sono le mansioni svolte dal personale, ecc.).
In questa guida sintetica, a supporto del mondo dilettantistico, vediamo insieme cosa va fatto per garantire la sicurezza di atleti, staff, collaboratori e volontari, nel rispetto di quanto prevede ad oggi la norma sul lavoro sportivo (norma che è ancora in evoluzione).
Chi sono i lavoratori sportivi
Cosa fare per la sicurezza sul lavoro dei lavoratori sportivi
Quando si può parlare di volontari
Cosa fare per la sicurezza sul lavoro dei volontari
Il pacchetto sicurezza per le associazioni e le società sportive
Chi sono i lavoratori sportivi
Per lavoratore sportivo[2] si intende:
- l’atleta
- l’allenatore
- l’istruttore
- il direttore tecnico
- il direttore sportivo
- il preparatore atletico
- il direttore di gara
che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva ricevendo una retribuzione.
Inoltre, è lavoratore sportivo ogni altro tesserato, che, sempre a fronte di un pagamento, esercita «una delle mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva».
Quali sono esattamente queste mansioni aggiuntive? L’elenco delle mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva è stato pubblicato recentemente ed è disponibile sul sito del ministero dello sport (aggiornato al 25 luglio 2024). L’elenco può essere rivisto annualmente, sulla base di quanto comunicato dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e dalle Discipline Sportive Associate (DSA), anche paralimpiche.
Sono escluse le mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Non sono considerati lavoratori sportivi neanche coloro che
- svolgono una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo
e
- che devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Per quanto riguarda le tipologie di contratto, il lavoro sportivo può essere di tipo subordinato o autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative. Ricorrendone i presupposti, le associazioni e società sportive dilettantistiche possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.
Chi dirige un’associazione sportiva, quindi, deve valutare innanzitutto se ci sono lavoratori sportivi (oltre ad eventuali lavoratori “normali”, ovvero non sportivi) e con quali tipi di contratti sono inquadrati o si vogliono inquadrare[3]. Fatta questa valutazione, è quindi possibile definire quali sono gli obblighi di legge in tema di sicurezza sul lavoro.
Cosa fare per la sicurezza sul lavoro dei lavoratori sportivi
Ai lavoratori sportivi si applica la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 36/2021[4].
Il presidente o il legale rappresentante dell’associazione/società sportiva dilettantistica, quindi, in presenza di lavoratori sportivi (ma ovviamente anche in caso di lavoratori non sportivi) assume il ruolo di datore di lavoro e deve rispettare gli obblighi previsti dal Testo unico per la salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08).
Cosa deve fare il datore di lavoro secondo il D. Lgs. 81/08
- Effettuare la valutazione dei rischi e fare il DVR (Documento di valutazione dei rischi)
- Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Nominare gli addetti alle emergenze e formarli (corso antincendio e corso di primo soccorso)
- Informare e formare i lavoratori sui rischi per la salute e sicurezza connessi alle attività svolte
- Fornire ai lavoratori attrezzature e DPI (dispositivi di protezione individuale) adeguati in base alla mansione
- Nominare il Medico Competente e sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria (visite mediche)[5], ove previsto
Per i lavoratori sportivi che annualmente ricevono compensi non superiori a 5.000 €, la formazione e la sorveglianza sanitaria sono facoltative. Per questi lavoratori sportivi, infatti, in base a quanto previsto attualmente dal D. Lgs. 36/2021, si applicano le disposizioni dell’articolo 21, comma 2 del D. Lgs. 81/2008[6].
Ad ogni modo consigliamo in questi casi di valutare la propria specifica realtà e la particolarità del lavoro, per garantire adeguata tutela a tutti i prestatori di lavoro.
Le norme del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro si applicano anche ai collaboratori coordinati e continuativi se la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente (art. 3 comma 7 del D. Lgs. 81/2008).
Gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro sono invece diversificati in presenza di lavoratori autonomi con partita iva o lavoratori autonomi occasionali. Nei loro confronti, infatti, si applicano gli articoli 21 e 26 del D. Lgs. 81/08.[7]
Secondo questi articoli, i lavoratori autonomi sono tenuti a utilizzare attrezzature di lavoro conformi alla legge e DPI idonei. La sorveglianza sanitaria e la formazione sono facoltative.
Cosa deve fare il datore di lavoro in presenza di lavoratori autonomi con P.IVA/occasionali
- Verificare l’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi
- Fornire loro informazioni dettagliate sui rischi specifici dell’ambiente in cui devono operare e sulle procedure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla loro attività
- Promuovere la cooperazione e il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione, anche per eliminare i rischi da interferenze tra i lavoratori, ove previsto.
Nel caso siano presenti più società sportive nello stesso impianto va valutata la necessità di fare il DUVRI, ovvero il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.
Quando si può parlare di volontari
Quanto detto fin qui vale nei confronti dei lavoratori sportivi. Spesso però le società e le associazioni sportive dilettantistiche (ASD/SSD) si avvalgono di volontari.
Quando i collaboratori di una società o associazione sportiva si possono considerare volontari? Secondo la legge[8] sono volontari coloro che:
«mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.»
I volontari non possono essere retribuiti, nemmeno dal beneficiario. Possono solo ricevere rimborsi forfettari, nel limite complessivo di 400 euro mensili. I rimborsi riguardano le spese sostenute per attività svolte, anche nel proprio comune di residenza, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.[9]
Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
Cosa fare per la sicurezza sul lavoro dei volontari
Ai volontari che svolgono attività in favore di associazioni sportive dilettantistiche (ASD/SSD) si applica l’art.21 del D. Lgs. 81/2008[10]. I volontari devono, quindi, utilizzare attrezzature di lavoro conformi alla legge e DPI idonei. La sorveglianza sanitaria e la formazione sono facoltative.
Cosa deve fare il datore di lavoro di un’ASD/SSD in presenza di volontari[10]
- Fornire ai volontari informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui i volontari devono operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla loro attività
- Adottare misure utili a eliminare o, se questo non è possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attività dei volontari e altre attività che si svolgono nell’ambito della stessa organizzazione.
Non va dimenticato che il responsabile della associazione/società sportiva deve garantire sempre la salute e la sicurezza di tutte le persone che frequentano l’organizzazione o sono presenti nei locali, a qualunque titolo, indipendentemente che siano atleti, volontari, spettatori, ecc.
Quindi in generale è sempre fondamentale fare un’analisi preliminare dei rischi e considerare il contesto operativo, le attività svolte/da svolgere e le caratteristiche del personale, per poi determinare le misure di prevenzione e protezione adeguate (compresi i DPI) e per essere in regola con le norme vigenti.
Il pacchetto sicurezza per le associazioni e le società sportive
Chi dirige un’organizzazione sportiva può eventualmente avvalersi di professionisti esperti in sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata e per mettere in atto gli adempimenti previsti dalla legge.
Il pacchetto “Sport in sicurezza” che proponiamo in Polo 626 è:
- completo di tutti gli adempimenti che possono servire all’associazione o società sportiva, anche per quanto riguarda la formazione obbligatoria
- modulabile a seconda delle necessità specifiche
- sempre al passo con i frequenti aggiornamenti normativi.
PACCHETTO SPORT IN SICUREZZA: cosa comprende
- Valutazione dei rischi ed elaborazione del DVR
- Assunzione incarico RSPP esterno oppure Corso RSPP per il datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP (dove possibile)
- Corso antincendio
- Corso primo soccorso
- Corso sicurezza per i lavoratori (formazione generale e specifica)
- Elaborazione del DUVRI, dove necessario
- Assunzione incarico Medico competente*
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori*
- Corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation)* per l’utilizzo del defibrillatore (DAE) [11]
*(tramite i nostri partner esperti di Medicina del lavoro)
Vuoi saperne di più? Contattaci, siamo a disposizione per fornire alla tua associazione o società sportiva tutte le informazioni necessarie in tema di salute e sicurezza sul lavoro, per realizzare il DVR e per la formazione obbligatoria per la sicurezza sul lavoro (corsi iniziali e di aggiornamento secondo la frequenza prevista dalla legge per ogni tipologia di corso).
Inoltre, come detto all’inizio, il quadro normativo è in continua evoluzione per l’emanazione di correttivi e direttive applicative. Continua a seguirci per restare aggiornato.
Tel: 0432 699778
Mail: info@polo626.com
1. I punti cardine della riforma del lavoro sportivo sono riassunti nelle linee guida realizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro per lo Sport e i Giovani (aprile 2024)
2. Art. 25 del D. Lgs. 36/2021
3. Si vedano in particolare l’art. 27 (Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici) e l’art. 28 (Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo) del D. Lgs. 36/2021
4. A stabilirlo è l’art. 33 del D. Lgs. 36/2021
5. Art. 33 del D. Lgs. 36/2021: «Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell’esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1. L’idoneità alla mansione, ove non riferita all’esercizio dell’attività sportiva, è rilasciata dal medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo.»
6. A stabilirlo è l’art. 33 del D. Lgs. 36/2021
7. Nel caso di prestazioni occasionali disciplinate dall’art. 54-bis del D.L. 50/2017 (diverse quindi dal lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 2222 del Codice civile), si applica l’art. 3, comma 8, del D. Lgs. n. 81/08. Secondo questo articolo, le norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro si applicano integralmente nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 21 del D. Lgs. n. 81/08
8. Art. 29 del D. Lgs. 36/2021
9. In base a quanto attualmente previsto dall’ art. 29 comma 2 del D. Lgs. 36/2021, così come modificato dal Decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito in legge con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106 in Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2024
10. In base a quanto previsto dall’art. 3 comma 12 bis del D. Lgs. 81/2008
11. In base dal decreto del 2 aprile 2023 – Indicazioni sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) da parte di società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici – nel corso delle gare e degli allenamenti deve essere garantita la presenza di una persona formata all’utilizzo del defibrillatore. Il personale formato all’uso del defibrillatore deve ripetere la formazione ogni 2 anni (retraining).