La patente a punti in edilizia è legge. È obbligatoria per imprese, artigiani e lavoratori autonomi. Ecco le regole previste ad oggi dalla normativa pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2024: Edilizia: guida aggiornata alla patente a crediti, con le istruzioni dell’INL per richiedere la patente tramite Portale dei Servizi

1. Cos’è la patente a punti e da quando è obbligatoria
La patente a punti (o a crediti) è un sistema per qualificare le imprese e i lavoratori autonomi per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro. È richiesta alle imprese di tutte le dimensioni e ai lavoratori autonomi che lavorano nel settore edile (ne parliamo in dettaglio al punto 2).
La patente a punti è istituita con la legge n. 56 del 2024[1] , che modifica gli articoli 27, 90 e 157 del Decreto legislativo 81/08, noto anche come Testo Unico per la sicurezza sul lavoro.
La patente a punti è obbligatoria a partire dal 1° ottobre 2024.
Alle imprese o ai lavoratori autonomi stabiliti all’estero è richiesto un documento equivalente riconosciuto dalla legge italiana.
In futuro la patente a crediti potrà essere estesa anche ad altri ambiti di attività, individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
2. Chi deve avere la patente a punti
Devono essere in possesso della patente a punti tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili, cioè in qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
QUALI SONO I LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE (Allegato X del D. Lgs. 81/08)
- I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- Gli scavi e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Non sono obbligati ad avere la patente a punti:
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
Il committente o il responsabile dei lavori deve:
- verificare che le imprese esecutrici o i lavoratori autonomi, anche in caso di subappalto, siano in possesso della patente o dell’attestazione di qualificazione SOA
- dichiarare l’avvenuta verifica all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.
3. Come ottenere la patente a punti
Per ottenere la patente, l’impresa o il lavoratore autonomo deve avere i seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
- adempimento degli obblighi formativi previsti dal D. Lgs. 81/08
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità
- possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), ove previsto
- possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), ove previsto
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), ove previsto.
Il possesso dei requisiti è attestato dalla ditta o dal lavoratore autonomo tramite autodichiarazione.
La patente è rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).
Nell’attesa del rilascio della patente è comunque consentito lavorare, salva diversa comunicazione notificata dal INL.
Come richiedere la patente a crediti? Le modalità di presentazione della domanda per ottenere la patente devono essere ancora stabilite. Bisogna quindi aspettare specifico decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Come funziona la patente a punti
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti.
I crediti vengono tolti nel caso in cui la ditta o il lavoratore autonomo incorra in una delle violazioni stabilite dalla legge (trovi l’elenco completo delle violazioni al punto 5).
Nello specifico, i crediti vengono tolti in caso di provvedimenti definitivi[2] nei confronti del datore di lavoro/dei dirigenti/dei preposti delle imprese o nei confronti dei lavoratori autonomi.
Se nel corso dello stesso accertamento ispettivo sono constatate più violazioni, i crediti sono tolti in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
In caso di infortunio mortale o con inabilità permanete (assoluta o parziale) del lavoratore, l’INL può sospendere la patente in via cautelare fino a 12 mesi.
Per lavorare in un cantiere è necessario avere almeno 15 crediti.
Nel caso di punteggio inferiore a 15 crediti è consentito comunque il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, se:
- i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto
e
- non sono stati adottati provvedimenti di sospensione (secondo l’art. 14 del D. Lgs. 81/08).
Con un successivo decreto del Ministero del lavoro saranno stabiliti i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale e le modalità di recupero dei crediti persi.
5. Quali violazioni comportano la perdita dei punti della patente
La legge stabilisce quali violazioni comportano la perdita (decurtazione) dei punti dalla patente, nell’ambito del contrasto al lavoro sommerso e della vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Si tratta di 29 tipologie di violazioni: dalla mancata elaborazione del DVR all’assenza di idonee misure di protezione, dall’impiego di lavoratori subordinati senza comunicazione preventiva fino all’infortunio o malattia professionale per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ecco l’elenco completo con i punti che vengono tolti per ciascuna tipologia di violazione.
VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DELLA PATENTE | PUNTI DECURTATI | |
1 | Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) | 5 |
2 | Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione | 3 |
3 | Omessa formazione e addestramento | 2 |
4 | Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile (RSPP) | 3 |
5 | Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS) | 3 |
6 | Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | 2 |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | 3 |
8 | Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno | 2 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
11 | Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | 2 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | 2 |
13 | Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto | 1 |
14 | Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 | 3 |
15 | Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche | 3 |
16 | Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti) | 3 |
17 | Omessa valutazione del rischio di annegamento | 2 |
18 | Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie | 2 |
19 | Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi | 3 |
20 | Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 | 1 |
21 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (impiego di lavoratori subordinati senza comunicazione preventiva) | 1 |
22 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (impiego di lavoratori subordinati senza comunicazione preventiva) | 2 |
23 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (impiego di lavoratori subordinati senza comunicazione preventiva) | 3 |
24 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 -quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 (impiego di lavoratori subordinati senza comunicazione preventiva) | 1 |
25 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto legislativo 81/08, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni | 5 |
26 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto legislativo 81/08, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro | 8 |
27 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto legislativo 81/08, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro | 15 |
28 | Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto legislativo 81/08 | 20 |
29 | Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto legislativo 81/08 | 10 |
6. Quali sono le sanzioni legate alla patente a punti
Queste le sanzioni previste dalla normativa che regola il possesso della patente a crediti nel settore dell’edilizia.
IN CASO DI… | SANZIONE PREVISTA |
Dichiarazione non veritiera sul possesso dei requisiti necessari per il rilascio della patente: | – Revoca della patente per 12 mesi. Trascorsi i 12 mesi, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente. |
Mancanza della patente o se si lavora nei cantieri con una patente con un punteggio inferiore a 15: | – Sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6.000 euro – Esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi. |
Mancata verifica, da parte del committente o del responsabile dei lavori, del possesso della patente/dell’attestazione di qualificazione SOA e relativa dichiarazione all’amministrazione competente: | – Sanzione amministrativa pecuniaria al committente o al responsabile dei lavori, da 711,92 euro a 2.562,91 euro. |
INL – NOTA N. 9326 DEL 9 DICEMBRE 2024: chiarimenti sulle sanzioni
Per ulteriori informazioni contattaci, possiamo supportarti in maniera rapida e qualificata su tutti gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione dei rischi e alla formazione obbligatoria prevista dalla legge.
info@polo626.com | 0432 699778
1. Legge 29 aprile 2024, n. 56 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2024.
2. Sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione divenute definitive.