Con il 2024 parte la fase di verifica da parte delle ASL dei piani mirati di prevenzione rivolti alle imprese. Ecco i settori coinvolti in Friuli Venezia Giulia, con buone prassi e schede di autovalutazione per non farsi trovare impreparati in caso di controlli.
I Piani mirati di prevenzione sono previsti dal Piano regionale di prevenzione di ogni regione e puntano a raggiungere anche le piccole e medie imprese, che costituiscono gran parte del tessuto produttivo italiano.
Lo scopo è favorire una maggior conoscenza dei rischi e delle conseguenze dovute al mancato rispetto delle norme di sicurezza.
Per questo è prevista la diffusione di buone pratiche, con formazione e assistenza da parte delle ASL e la loro successiva verifica.
La fase di verifica da parte delle ASL è prevista nel corso del biennio 2024 – 2025. Le verifiche sui piani mirati di prevenzione sono aggiuntive all’attività di vigilanza ordinaria.
I piani mirati di prevenzione adottati in Friuli Venezia Giulia[1] riguardano diversi settori: dal manifatturiero alla raccolta differenziata dei rifiuti, dall’edilizia all’agricoltura. Interessati anche i manutentori e gli impiantisti, soprattutto per quanto riguarda i lavori sulle coperture degli edifici, e tutte le attività produttive che utilizzano carrelli elevatori.
Ecco nello specifico quali sono i piani mirati di prevenzione che verranno verificati a partire dal 2024 in Friuli Venezia Giulia, suddivisi per settore.
Per ogni settore è possibile scaricare i documenti di buone pratiche e le check list di autovalutazione.
Le check list in particolare sono uno strumento utile per fare rapidamente il punto sulle misure già adottate e su quelle da adottare per contenere i rischi ed essere conformi in caso di controlli.
Manifatturiero – Sicurezza nell’uso delle macchine
Questo settore è interessato dal piano mirato per la PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DA MACCHINE NON CONFORMI AI REQUISITI DI SICUREZZA.
Buone pratiche per l’utilizzo sicuro delle macchine nel comparto metalmeccanico e manifatturiero
Check-list di autovalutazione – Sicurezza nell’utilizzo delle macchine
Le attrezzature di lavoro e in particolare le macchine sono coinvolte in numerosi infortuni nel comparto manifatturiero, sia a causa di vizi o difetti sia per utilizzi impropri.
Il datore di lavoro deve:
- fare la valutazione dei rischi associati all’uso della macchina e riportarne gli esiti nel documento di valutazione dei rischi (DVR)
- adottare le misure di prevenzione e protezione necessarie per mantenere le macchine sicure nel tempo.
La valutazione del rischio:
- deve essere fatta a partire dalla scelta sul mercato della macchina e fino alla sua dismissione. Scegliere la macchina più adatta alle lavorazioni previste è una delle più efficaci misure di prevenzione. Vedi Allegato 1 – Domande da porsi per l’utilizzo sicuro della macchina nelle sue fasi di vita
- deve essere fatta tenendo in considerazione l’interazione tra la macchina, l’uomo e l’ambiente in cui si opera
- deve tener conto degli utilizzi scorretti ragionevolmente prevedibili.
È consigliato creare un archivio delle macchine, che, oltre ai dati anagrafici dell’attrezzatura (marca, modello, numero di fabbrica, se ante o post CE, ubicazione, ecc.), possa contenere informazioni utili sulla sua adeguatezza, sulla necessità di formazione specifica o di verifiche/controlli aggiuntivi previsti dal fabbricante e dalle norme, e sui DPI da utilizzare.
Misure di prevenzione e protezione:
- informare, formare e addestrare i lavoratori
- fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per l’utilizzo sicuro della macchina
- effettuare la manutenzione necessaria per garantire che la macchina rimanga sicura nel tempo
- adottare tutte le misure necessarie per impedire o disincentivare la neutralizzazione dei dispositivi di sicurezza, fenomeno che è causa di molti infortuni
Particolare attenzione va posta agli obblighi del datore di lavoro in caso di macchine autocostruite o in caso di macchine assemblate (insieme di macchine). In questo caso, infatti, l’utilizzatore potrebbe assumere anche il ruolo di fabbricante, con tutti gli oneri derivanti dal rispetto delle direttive di prodotto.
Per tutti i settori produttivi – Sicurezza nell’uso dei carrelli elevatori
I carrelli elevatori o “muletti” sono attrezzature di lavoro largamente diffuse e utilizzate nelle attività produttive. Tutte le imprese che utilizzano carrelli elevatori quindi sono interessate dal Piano Mirato di Prevenzione USO IN SICUREZZA DEI CARRELLI ELEVATORI.
Buone pratiche per l’utilizzo sicuro dei carrelli elevatori
Check-list di autovalutazione – Sicurezza nell’utilizzo dei carrelli elevatori
L’uso scorretto da parte dei lavoratori e le caratteristiche dell’ambiente (in particolare della viabilità interna), sono tra le cause principali di infortuni con i carrelli elevatori.
Il datore di lavoro deve:
- fare la valutazione del rischio associato all’uso dei carrelli elevatori all’interno dei propri siti produttivi e riportarne gli esiti nel documento di valutazione dei rischi (DVR)
- adottare le misure di prevenzione e protezione necessarie per mantenere le macchine sicure nel tempo.
La valutazione del rischio:
- deve essere effettuata sin dall’acquisto del carrello, scegliendo in commercio il mezzo più adatto al lavoro da eseguire e all’ambiente in cui si dovrà operare
- deve tenere conto non solo del mezzo in sé ma anche del fattore umano, della specificità dell’ambiente in cui si lavora e della tipologia dei carichi movimentati (peso, ingombro, ecc.).
È necessario porre particolare attenzione:
- al rischio di interferenze tra i percorsi dei mezzi e quelli dei pedoni: ridurre il numero e la pericolosità dei punti critici, limitare il numero di incroci e i passaggi attraverso varchi, usare misure di rilevamento delle persone
- al corretto utilizzo e accoppiamento delle attrezzature intercambiabili da montare sul carrello.
Misure di prevenzione e protezione
- formare, informare e addestrare sui rischi associati all’uso dei carrelli sia i lavoratori che operano a bordo sia il personale a terra
- fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari
- effettuare le manutenzioni, i controlli e le verifiche previste. Vedi Allegato 1 – Elenco indicativo di controlli manutentivi sui carrelli elevatori
Edilizia, manutenzioni e installazioni impianti – Prevenzione di cadute dall’alto, prevenzione del rischio cancerogeno da polveri di silice cristallina, sorveglianza sanitaria
Questi settori sono interessati da tre Piani mirati di prevenzione.
Prevenzione degli infortuni da caduta dall’alto, con particolare riguardo agli addetti alla bonifica amianto e ai manutentori/impiantisti che accedono alle coperture
Check-list di autovalutazione – Sicurezza nei lavori sulle coperture
Le cadute dall’alto rappresentano uno dei principali rischi lavorativi nel settore delle costruzioni e in generale in tutte le attività che vengono svolte sulle coperture di edifici (installazioni impianti, manutenzioni, rimozione materiali contenenti amianto, ecc.). Le cadute dall’alto hanno spesso conseguenze gravi o mortali.
Le principali dinamiche di infortunio sono:
- caduta per sfondamento di coperture non pedonabili (prima causa di morte per cadute dall’alto)
- caduta da tetti o terrazze prive di adeguate protezioni
- cadute da ponteggi o impalcature
- caduta all’interno di varchi non protetti.
Una particolare categoria di lavoratori dell’edilizia è rappresentata dai bonificatori di materiali contenenti amianto, che operano, nella maggior parte dei casi, su coperture non portanti installate, per lo più, in ambito agricolo e industriale.
Per svolgere in sicurezza i lavori sulle coperture e prevenire gli infortuni, il datore di lavoro deve:
- valutare il rischio di caduta dall’alto nei lavori svolti sulle coperture e riportarne gli esiti nel documento di valutazione dei rischi (DVR)
- individuare le misure di sicurezza più idonee da adottare nei diversi contesti.
Per garantire condizioni di lavoro sicure, seguire questi principi:
- dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- utilizzare attrezzature adatte al tipo di lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e a una circolazione senza rischi
- adottare idonei sistemi di accesso ai posti di lavoro in quota (considerare la frequenza di circolazione, il dislivello, durata dell’impiego)
- se non è possibile usare misure collettive, i lavoratori devono avere idonei sistemi di protezione individuale anticaduta (per es. imbragatura, connettore, cordino, assorbitore di energia, dispositivi retrattili, guide o linee vita flessibili/rigide, dispositivi di ancoraggio).
In Friuli Venezia Giulia, tra l’altro, è stata di recente modificata la legge regionale per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto (legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24).
Silice libera cristallina in edilizia
Buone prassi per la prevenzione del rischio cancerogeno da esposizione a silice libera cristallina
Check list di autovalutazione – Esposizione a silice cristallina respirabile in edilizia
Il rischio da esposizione a silice libera cristallina è ancora poco conosciuto e poco considerato dalle imprese del settore, anche se sono stati confermati gli effetti cancerogeni di queste polveri, in particolare, della frazione respirabile[2].
La silice cristallina, infatti, se respirata può causare malattie all’apparato respiratorio compresi tumori polmonari. Il rischio di ammalarsi cresce con l’aumentare della quantità di polveri inalate.
Il rischio cancerogeno derivante dall’inalazione di polveri contenenti silice libera cristallina è presente sia nelle ristrutturazioni di edifici che nelle nuove costruzioni. Il rischio è presente in tutte le fasi lavorative in cui i lavoratori operano direttamente con materiali quali:
- mattoni
- mattoni refrattari
- sabbia abrasiva
- piastrelle
- collanti per rivestimenti
- malte
- intonaci
- calcestruzzo
- cemento
- granito, quarzite, ardesia
- roccia e pietra
- asfalto contenente roccia e pietra
- sabbia, ecc.
Le fonti di silice cristallina in cantiere, quindi, sono quasi sempre presenti e il rischio riguarda anche gli impiantisti che eseguono tracce per la posa degli impianti.
Le operazioni con maggiore rischio di esposizione a polveri con silice cristallina respirabile (SCR) sono:
- taglio
- perforazione
- demolizioni
- abrasione/levigatura/smerigliatura
- sabbiatura
- pulizie a secco
- preparazione/miscelazione di materiali
- rimozione detriti
L’esposizione può coinvolgere anche lavoratori non adibiti direttamente alle lavorazioni con tali materiali, a causa della dispersione delle polveri.
Il datore di lavoro deve:
- valutare il rischio da esposizione a silice libera cristallina e riportarne gli esiti nel documento di valutazione dei rischi (DVR)
- individuare e adottare le misure di prevenzione per abbattere/controllare le polveri
- prevedere gli adeguati DPI per le vie respiratorie in funzione del tipo di lavorazioni (mascherine FFP2/FFP3, ecc.)
Le misure specifiche da adottare vanno indicate anche nel PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal coordinatore in fase di progettazione) e nei POS (Piani Operativo di Sicurezza redatti dal datore di lavoro) dei singoli cantieri.
La valutazione del rischio deve:
- individuare le fasi di lavoro dove è prevedibile la formazione di polveri (considerando i materiali e i tipi di lavorazioni)
- considerare la durata e frequenza delle operazioni
- considerare quali e quanti lavoratori sono esposti al rischio
- tenere conto del contesto/ambiente di lavoro (all’aperto o al chiuso)
- tenere conto della contemporaneità di operazioni polverose.
In tutte le condizioni nelle quali è difficile valutare il rischio nonostante sia sicuramente presente, nel dubbio, si considera presente l’esposizione, fino a prova contraria.
Principali misure tecniche per ridurre l’esposizione dei lavoratori:
- nebulizzare l’ambiente e/o bagnare con acqua i materiali
- utilizzare attrezzature con dispositivo aspirante (l’aspirazione deve essere il più
- vicino possibile al punto di emissione della polvere)
- utilizzare aspiratori per la pulizia di superfici, attrezzature e indumenti di lavoro (non usare l’aria compressa)
- seguire procedure di lavoro specifiche anche per la pulizia/manutenzione dei sistemi aspiranti
- organizzare le fasi di lavoro in modo da evitare la contemporaneità e le esposizioni di “altri” addetti
- gestire l’uso di adeguati DPI
- prevedere la formazione e l’addestramento sull’uso di attrezzature e DPI
Sorveglianza sanitaria in edilizia con particolare riferimento agli addetti bonifica amianto
Questo tema riguarda in particolare i Medici Competenti incaricati di effettuare la sorveglianza sanitaria presso imprese edili specializzate in bonifiche dall’amianto.
I lavoratori di queste ditte sono o possono essere esposti, nello svolgimento dei loro compiti, non solo a fibre d’amianto, ma anche a silice libera cristallina, a polveri generiche, a molteplici irritanti dell’apparato respiratorio. Un ulteriore rischio può derivare dal contatto cutaneo con agenti chimici pericolosi. Tutti questi rischi devono essere valutati dal datore di lavoro nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Agricoltura – Sorveglianza sanitaria e stress termico
Nel piano regionale di prevenzione 2021 – 2025 il settore agricolo, insieme all’edilizia, è oggetto di attenzione specifica, con un programma predefinito di prevenzione e vigilanza (ne abbiamo parlato nell’approfondimento Agricoltura: cosa controllano le ASL nel 2024).
In questo contesto rientra il piano mirato di prevenzione sulla SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI ADDETTI ALL’AGRICOLTURA.
Check list di autocontrollo per aziende agricole – Adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria (ovvero le visite mediche) può riguardare:
- il conduttore, il coniuge, i collaboratori familiari di azienda agricola che, seppur esclusi dall’obbligo di sorveglianza sanitaria (art. 21 del D.Lgs. 81/2008), nominano volontariamente il Medico Competente
- i lavoratori a tempo determinato e stagionali (sorveglianza sanitaria semplificata)
- i lavoratori subordinati.
Le visite mediche necessarie (protocollo sanitario) vengono definite dal medico competente sulla base dei rischi caratteristici dell’attività. Per questo è necessario che il datore di lavoro abbia fatto il Documento di valutazione dei Rischi (DVR).
A tal proposito, va considerato che il comparto agricolo è caratterizzato dalla stagionalità delle attività: i rischi lavorativi possono variare molto a seconda del periodo dell’anno. Ciò vale in particolare anche per il rischio microclima.
In caso di possibili condizioni climatiche critiche per alcune categorie di lavoratori, deve essere predisposta la sorveglianza sanitaria. Si pensi a tal proposito ai rischi associati al caldo e alle ondate di calore degli ultimi anni. Il datore di lavoro deve valutare il rischio e riportare nel documento di valutazione dei rischi (DVR) gli esiti della valutazione e le misure specifiche di prevenzione e protezione adottate.
Raccolta differenziata dei rifiuti – Prevenzione del rischio ergonomico
Il settore è interessato dal piano mirato di PREVENZIONE DEL RISCHIO ERGONOMICO NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI.
Buone pratiche per la prevenzione del rischio ergonomico nella raccolta differenziata dei rifiuti
Le attività di raccolta differenziata, specialmente nei sistemi porta a porta, comportano un significativo sforzo fisico per i lavoratori, a causa della movimentazione manuale dei carichi. Gli operatori, infatti, devono prelevare manualmente i rifiuti presso le utenze domestiche, movimentare i sacchi/bidoni di varia misura e conferirli sui mezzi di raccolta.
Il datore di lavoro deve:
- valutare il rischio ergonomico e da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nelle attività di raccolta dei rifiuti e deve riportarne gli esiti nel documento di valutazione dei rischi (DVR)
- adottare misure di prevenzione e protezione volte all’eliminazione o alla riduzione dei rischi.
Gli aspetti da verificare nella check list riguardano:
- la sorveglianza sanitaria e le analisi di malattie professionali/infortuni
- la descrizione dell’attività e l’organizzazione del lavoro
- la metodologia di valutazione del rischio
- la formazione e l’addestramento del personale e misure di miglioramento.
Le misure di miglioramento possono riguardare:
- la tipologia di attrezzature e contenitori scelti
- l’organizzazione del personale
- la predisposizione di procedure specifiche
- la collaborazione tra azienda e amministrazione comunale, per esempio valutando insieme
- la frequenza di ritiro di alcune tipologie di rifiuti, per evitare accumulo e quindi carichi eccessivi per gli addetti
- l’organizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini per agevolare il lavoro degli addetti.
Sanità – Prevenzione dello stress lavoro correlato
Il settore sanitario è interessato dal piano mirato di PREVENZIONE DEI RISCHI PSICOSOCIALI IN SANITÀ.
Pratiche condivise per la gestione dei rischi psicosociali in ambiente sanitario
Check list di autovalutazione per la gestione dei rischi derivanti da stress lavoro correlato
Nel settore sanitario i fattori di rischio psicosociali sono numerosi e il contesto è potenzialmente a rischio stress lavoro-correlato.
Il lavoro su turni, la reperibilità e la gestione delle emergenze/urgenze, l’elevato carico emotivo dovuto all’assistenza dei pazienti rappresentano tipiche situazioni critiche che possono incidere sulla salute dei lavoratori.
Lo stress deve essere gestito al pari di qualsiasi altro rischio per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
Il datore di lavoro deve:
- Valutare il rischio stress lavoro correlato e indicare gli esiti della valutazione nel documento di valutazione dei rischi (DVR)
- Adottare misure di prevenzione e correzione.
Le misure utili per gestire correttamente il rischio derivante da stress lavoro correlato riguardano:
- la formazione e informazione dei lavoratori
- un’adeguata organizzazione e gestione le lavoro, per esempio:
- evitare carichi di lavoro eccessivi
- definire chiaramente i ruoli aziendali
- distribuire i carichi di lavoro in maniera equa
- favorire il coinvolgimento dei lavoratori nei processi decisionali
- definire e condividere procedure e protocolli
- promuovere una comunicazione efficace
- potenziare il sistema di welfare aziendale ecc.
Se hai bisogno di ulteriori informazioni o vuoi verificare la conformità agli obblighi di legge della tua attività, contattaci. Supportiamo la tua azienda nell’analisi dei rischi, nella realizzazione del DVR e nell’adozione delle misure necessarie per la sicurezza sul lavoro e la formazione del personale.
1. Piano Regionale di Prevenzione 2021 – 2025
2. I “lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione”, sono stati inseriti nell’elenco dei processi e agenti comportanti rischio d’esposizione cancerogeno riportati nell’allegato XLII del D.lgs 81/08.